Cassazione Civile, Ordinanza n. 23513/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte della società datrice, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute in favore di un ex dipendente con qualifica apicale, dimessosi per giusta causa. In primo grado il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per il pagamento dell'indennità era stato revocato; in appello, invece, la società è stata condannata al pagamento di una somma, ritenendosi che il datore non avesse provato di avere offerto al dirigente un adeguato tempo per fruire delle ferie e che la disciplina pattizia non potesse escludere il diritto all'indennità. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 2697 c.c., anche in relazione all'art. 115 c.p.c., sostenendo che al dirigente con ampia autonomia organizzativa non spetterebbe l'indennità sostitutiva se non gode delle ferie; (2) nullità della sentenza per apparenza di motivazione, per non avere chiarito quale livello di autonomia sia necessario per escludere il diritto; (3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che il lavoratore svolgeva una normale attività lavorativa e che non vi erano esigenze eccezionali ostative all'autonoma programmazione delle ferie; (4) violazione degli artt. 2109 e 2935 c.c., anche in relazione all'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, contestando che la prescrizione decorresse solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui l'esclusione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute è configurabile solo se il dirigente abbia un'autonomia assoluta e incondizionata nella gestione e attribuzione delle ferie, senza ingerenze del datore di lavoro, salvo necessità aziendali eccezionali e oggettive. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo, perché il fatto dedotto non era decisivo una volta esclusa tale assoluta discrezionalità. Ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, ribadendo che la prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri la perdita del diritto per mancato godimento nonostante l'invito a fruirne. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato in tema di diritto alle ferie e di organizzazione del loro godimento; la Corte lo collega al principio per cui il mancato godimento può dar luogo all'indennità sostitutiva salvo prova di autonoma gestione del riposo da parte del dirigente o di impedimenti eccezionali.
Usato per censurare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte conferma che grava sul datore la prova dell'offerta di un adeguato tempo di fruizione delle ferie o della sussistenza delle condizioni per escludere l'indennità.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata contestazione delle allegazioni di parte datoriale; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato nel motivo sulla decorrenza della prescrizione; la Corte ribadisce che la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
art. 10, comma 2 d.lgs. n. 66/2003
Invocato per sostenere una diversa configurazione del diritto all'indennità sostitutiva; la Corte afferma che la disciplina va letta in conformità al diritto eurounitario e non supera l'orientamento consolidato sulla decorrenza della prescrizione.
Richiamato dalla Corte d'appello per qualificare l'indennità sostitutiva come controprestazione dovuta per prestazioni non più fruibili in forma specifica.
Richiamato dalla Corte d'appello nel medesimo senso della natura retributiva dell'indennità sostitutiva; il riferimento appare riportato nel testo della sentenza.
La Corte richiama la propria giurisprudenza anche ai sensi di questa norma, per aderire a un precedente conforme e motivare sinteticamente.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- L'indennità sostitutiva per ferie non godute non è esclusa dalla sola qualifica apicale o dall'ampia autonomia organizzativa del lavoratore: per negarla occorre che il dirigente abbia un potere assoluto e incondizionato di decidere il periodo feriale, senza ingerenze del datore di lavoro.
- Se il datore di lavoro intende sottrarsi al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, deve provare di avere messo il lavoratore in condizione di fruire delle ferie oppure che il mancato godimento dipenda da una gestione autonoma e piena del riposo da parte del dirigente, ovvero da necessità aziendali eccezionali e oggettive.
- La censura di omesso esame di un fatto è priva di decisività quando, anche a volerlo considerare, non incide sul presupposto giuridico già escluso dalla decisione impugnata.
- La prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che risulti provata la perdita del diritto per mancata fruizione nonostante l'invito datoriale a godere delle ferie.
- Le previsioni pattizie o gli accordi collettivi che disciplinano lo smaltimento delle ferie non possono, da soli, escludere il diritto all'indennità sostitutiva quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore e il diritto sia assistito da tutela di rango superiore.
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