Cassazione Civile, Ordinanza n. 23521/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dalle dimissioni di alcuni lavoratori che avevano dedotto la giusta causa di recesso per i ripetuti ritardi e inadempimenti del datore nel pagamento delle retribuzioni; i giudici di merito avevano accolto la domanda dei lavoratori e condannato il datore a corrispondere l'indennità di preavviso, rigettando la riconvenzionale dell'ente. In cassazione l'ente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., del c.c.n.l. ANPAS, dell'art. 1 r.d. n. 267/1942 e dell'art. 2082 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato né la mancanza di immediatezza della reazione dei lavoratori né la non gravità oggettiva del ritardo, e che non avrebbe considerato la natura non lucrativa dell'ente e il fatto che i mancati pagamenti dipendevano dall'omissione di due importanti enti committenti, configurando così uno stato di necessità escludente la responsabilità; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo per la mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare la non riconducibilità a sé degli inadempimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a una rivalutazione del merito dei fatti già esaminati dai giudici di merito, i quali avevano accertato la sussistenza della giusta causa di dimissioni per i reiterati ritardi nel pagamento delle retribuzioni; tale accertamento è stato considerato insindacabile in sede di legittimità, anche perché assistito da doppia conforme. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla prova testimoniale era preclusa dalla doppia conforme, oltre che carente di specificità per mancata trascrizione delle circostanze oggetto di prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato come norma sulla giusta causa di recesso; la Corte non ne offre una nuova lettura, ma rileva che la sua applicazione al caso concreto è stata richiesta in modo improprio, attraverso censure di merito.
c.c.n.l. ANPAS
richiamato dal ricorrente come fonte regolatrice del rapporto; la Corte non entra nel merito della sua interpretazione.
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi dello stato di necessità; non viene tuttavia scrutinata nel merito.
richiamato per qualificare la natura imprenditoriale o meno dell'ente; la Corte non si pronuncia sul suo contenuto applicativo nel caso concreto.
il motivo di violazione di legge deve investire l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e deve contenere argomentazioni specifiche e intelligibili; altrimenti è inammissibile.
il vizio di motivazione riguarda l'errata ricostruzione della fattispecie concreta ed è il solo canale per censurare le valutazioni di fatto, nei limiti consentiti ratione temporis.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
la doppia conforme preclude il motivo di omesso esame di un fatto decisivo, salvo che il ricorrente indichi e distingua le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
impone il principio di specificità del ricorso per cassazione; la mancata trascrizione delle circostanze oggetto di prova comporta inammissibilità della censura.
la gravità dell'inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione dell'errore di diritto, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la loro valutazione compiuta dal giudice di merito.
- La gravità dell'inadempimento ai fini della giusta causa di dimissioni o, più in generale, della risoluzione di un rapporto sinallagmatico è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e immune da vizi.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità: le censure relative a prove non ammesse o mal valutate richiedono la trascrizione o quantomeno l'indicazione puntuale del contenuto delle circostanze probatorie dedotte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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