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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23522/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda con cui un lavoratore ha chiesto di far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con una banca, con decorrenza dal 17 agosto 2009, sostenendo che l'attività svolta fosse stata resa nell'ambito di una illecita interposizione di manodopera collegata a contratti di appalto formalmente stipulati tra la banca e una cooperativa. La Corte d'appello ha confermato il primo grado, ritenendo che l'attività concretamente svolta dal lavoratore (smistamento e consegna della corrispondenza) non fosse riconducibile all'oggetto dell'appalto originario, che riguardava la movimentazione di materiale, e valorizzando inoltre elementi quali l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale della banca, la sovrapposizione con attività svolte da dipendenti della banca, la presenza di una password aziendale fornita da un dipendente della banca e la mancanza di effettiva eterodirezione da parte della cooperativa. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1362 c.c. per avere la Corte d'appello escluso l'esistenza di un accordo tra le parti per un appalto avente ad oggetto anche la gestione della corrispondenza; 2) violazione degli artt. 1655 e 2697 c.c. per avere negato che il comportamento concludente delle parti avesse ricompreso nell'appalto anche lo smistamento e la consegna della corrispondenza effettivamente espletata dal lavoratore; 3) violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per avere ritenuto provata l'eterodirezione della prestazione da parte della banca. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi perché formulati, in sostanza, come critica alla ricostruzione in fatto e alla valutazione delle risultanze probatorie operate dal giudice di merito, anziché come corretta censura di violazione di legge o dei canoni ermeneutici; ha inoltre rilevato che il primo motivo si limitava a contrapporre una diversa interpretazione del contratto, il secondo e il terzo miravano a ottenere un nuovo esame del merito su oggetto dell'appalto, comportamento concludente ed eterodirezione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della banca alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca. Ha ritenuto che i motivi non colpissero validamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché: il primo era una mera contrapposizione di interpretazioni contrattuali; il secondo e il terzo, pur formalmente impostati come violazioni di legge, contestavano in realtà accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, e in parte erano comunque privi di specifica censura. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La censura di violazione dei canoni legali di interpretazione deve indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto a quella accolta in sentenza.

  • art. 1655 c.c.

    La deduzione della violazione della norma sull'appalto è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira a contestare la ricostruzione fattuale del rapporto e l'oggetto effettivo dell'appalto.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sull'esistenza del comportamento concludente e sulla riconducibilità della prestazione all'appalto.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    La doglianza sulla responsabilità del committente o sulla genuinità dell'appalto è inammissibile se, nella sostanza, attacca l'accertamento di fatto circa l'eterodirezione della prestazione e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del committente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La falsa applicazione di legge ricorre solo quando la fattispecie concreta è sussunta sotto una norma non pertinente oppure quando dalla norma si traggono conseguenze giuridiche incompatibili con la sua corretta interpretazione; non quando si contesta la ricostruzione del fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Le censure sulla motivazione e sulla ricostruzione del fatto devono individuare specifiche lacune o illogicità del ragionamento del giudice di merito, nei limiti del vizio motivazionale applicabile ratione temporis.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, l'accertamento di fatto del giudice di merito è ulteriormente schermato dal sindacato di legittimità nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ricorrendone i presupposti, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se non individua in modo puntuale quali criteri ermeneutici siano stati violati e si limita a proporre una lettura alternativa del testo negoziale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'etichetta della violazione di legge, contesti la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto è inammissibile, perché il controllo di legittimità non consente un nuovo giudizio di merito.
  • La falsa applicazione di legge presuppone un errore nell'inquadramento giuridico della fattispecie concreta, non la mera insoddisfazione per l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
  • In tema di appalto e interposizione di manodopera, la verifica della riconducibilità dell'attività concretamente svolta all'oggetto dell'appalto e dell'eventuale eterodirezione appartiene al giudizio di fatto; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione o di una specifica violazione di legge realmente prospettata.
  • In presenza di doppia conforme, la possibilità di aggredire l'accertamento di fatto in cassazione è ulteriormente limitata.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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