Cassazione Civile, Ordinanza n. 23517/2025 del 19/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto la condanna della società formalmente datrice di lavoro e di altre società del medesimo gruppo al pagamento di differenze retributive, tra cui straordinario, mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva delle ferie, sostenendo che tra esse vi fosse un unico centro di imputazione del rapporto e, comunque, che operasse l'art. 2112 c.c. per effetto di successive vicende di cessione aziendale. La corte di appello aveva confermato il rigetto della domanda: aveva escluso che la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore valesse come rinuncia consapevole ai crediti, ma aveva ritenuto irrilevanti le prospettate cessioni d'azienda perché il licenziamento intimato dalla formale datrice non era stato impugnato giudizialmente e il rapporto risultava così cessato prima del dedotto trasferimento; aveva inoltre negato che le allegazioni consentissero di configurare un unico centro di imputazione fra le società convenute, e dichiarato inammissibile parte della prova testimoniale richiesta. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2112, 2113, 239, 1344 e 1414 c.c. per avere escluso la configurabilità dell'unico centro di imputazione; 2) violazione dell'art. 2112 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, assumendo la fraudolenza della costituzione della società e la sua responsabilità per i debiti del gruppo; 3) violazione dell'art. 2113 c.c., sostenendo che la quietanza, anche se transattiva, non avrebbe potuto estinguere i diritti relativi al rapporto a tempo pieno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non riconducibile a un vero vizio di violazione di legge, perché mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto sull'esistenza di un unico centro di imputazione; ha inoltre rilevato la mancata trascrizione delle allegazioni rilevanti e l'assenza di una censura di motivazione nei limiti consentiti. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di pertinenza, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla cessazione del rapporto prima dell'asserita cessione d'azienda per effetto del licenziamento non impugnato giudizialmente. Il terzo motivo è stato a sua volta ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione d'appello, che aveva escluso alla quietanza valore di rinuncia negoziale ai crediti controversi; inoltre difettava di interesse concreto e attuale. Nessuna statuizione sulle spese, perché le intimate non hanno svolto difese. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità del cessionario presuppone che il rapporto di lavoro sia ancora in essere al momento del trasferimento; se il rapporto è già cessato per licenziamento efficace e non impugnato giudizialmente, manca il presupposto per applicare la disciplina del trasferimento d'azienda.
La questione della rinuncia/quietanza va valutata in concreto: se il giudice di merito esclude che l'atto abbia valore di rinuncia ai crediti, la censura che non si confronti con tale ratio è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge richiede una critica alla ricognizione della norma astratta; non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La contestazione dell'accertamento del fatto o della valutazione delle allegazioni può essere veicolata solo nei limiti del vizio motivazionale, secondo la formulazione applicabile ratione temporis.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È necessaria la specifica trascrizione o indicazione degli atti e delle allegazioni rilevanti; la loro omissione preclude il controllo di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta il raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, pur formalmente rubricato come tale, mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- Per dedurre correttamente il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., occorre indicare la norma asseritamente violata e spiegare in modo specifico in che cosa la decisione impugnata ne abbia falsato il significato o la portata applicativa.
- La disciplina del trasferimento d'azienda non opera se il rapporto di lavoro è già cessato prima del trasferimento, per effetto di un licenziamento efficace non impugnato in via giudiziale.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un passaggio irrilevante o una questione diversa da quella decisiva, è inammissibile per difetto di pertinenza.
- La qualificazione della quietanza o della transazione come rinuncia ai crediti di lavoro dipende dal contenuto concreto dell'atto; se il giudice di merito esclude tale significato, il ricorso deve misurarsi con tale accertamento.
- La mancata specifica indicazione degli atti e delle allegazioni rilevanti impedisce il controllo di legittimità sulle questioni prospettate.
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