Cassazione Civile, Ordinanza n. 17323/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa per sanzioni irrogate a un soggetto indicato dall’amministrazione come autore della violazione e, secondo la tesi della controparte, erroneamente considerato amministratore della società. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che quel soggetto non fosse mai stato legale rappresentante della società e che la società avesse già autonomamente impugnato l’atto di irrogazione delle sanzioni, giudizio ancora pendente. La CTR ha respinto l’appello dell’amministrazione, escludendo che la sentenza definitiva resa nei confronti del terzo potesse essere opposta alla società, rimasta estranea a quel giudizio e parte di un distinto giudizio di impugnazione dello stesso atto sanzionatorio. L’amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando motivazione omessa o apparente e sostenendo che il giudicato formatosi nei confronti del soggetto sanzionato dovesse estendersi anche alla società; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 39 d.lgs. 546/1992 e 295 c.p.c., assumendo che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione della pregiudiziale causa ordinaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del soggetto indicato erroneamente come parte, perché mai parte del giudizio, e ha rigettato il ricorso nei confronti della società. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la CTR aveva effettivamente motivato in modo sufficiente e che il giudicato ex art. 2909 c.c. vale solo tra le parti del giudizio in cui si forma, senza automatica estensione alla società rimasta estranea. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque infondato per difetto di specificità e per mancata dimostrazione dell’attualità della causa pregiudicante; ha inoltre osservato che la lite verteva sulla legittimità della cartella emessa in pendenza dell’impugnazione dell’atto sanzionatorio e non richiedeva la sospensione invocata. L’amministrazione è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione può censurare errori di diritto e vizi processuali; la Corte richiama i limiti del vizio di motivazione dopo la riforma del 2012.
La sentenza tributaria deve essere motivata; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
La nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo se la motivazione è del tutto assente, meramente apparente o incomprensibile.
Il giudicato si forma soltanto tra le parti del giudizio in cui è stato reso e non si estende automaticamente a soggetti estranei al processo definito.
In ipotesi di obbligazione solidale, il giudicato può essere opposto dal condebitore nei limiti e alle condizioni previste dalla norma, anche in rapporti di natura pubblicistica.
La sospensione del processo tributario richiede i presupposti di una vera pregiudizialità rilevante.
La sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità concreto e attuale tra cause.
art. 111 Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale di intelligibilità.
Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché la ricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, soltanto quando manchi del tutto, sia meramente grafica o risulti incomprensibile; non è sufficiente che il giudice non confuti analiticamente tutte le tesi di parte.
- Il giudicato ex art. 2909 c.c. produce effetti soltanto tra le parti del giudizio nel quale si è formato e non può essere automaticamente esteso a un soggetto rimasto estraneo a quel processo.
- In presenza di più soggetti eventualmente obbligati per la stessa violazione, l’esistenza di un giudicato favorevole o sfavorevole verso uno di essi non determina, di regola, un litisconsorzio necessario né impone automaticamente l’esito dell’altro giudizio; l’eventuale opponibilità del giudicato va valutata nei limiti propri delle obbligazioni solidali.
- La sospensione necessaria per pregiudizialità richiede che la causa pregiudicante sia concretamente e attualmente pendente; chi la invoca deve indicare e dimostrare il rapporto di pregiudizialità e la perdurante pendenza della causa pregiudicante.
- Nel giudizio sulla legittimità di una cartella emessa in pendenza dell’impugnazione dell’atto presupposto, il tema decisivo è verificare se l’atto posto a base della riscossione sia divenuto definitivamente efficace nei confronti del destinatario, non già riesaminare il merito del rapporto sostanziale sottostante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17157/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17158/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17159/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17161/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17163/2026 del 01/06/2026
- ordinanza_civile · 1 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 17164/2026 del 01/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →