Cassazione Civile, Ordinanza n. 20613/2021 del 19/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione irrogata per violazione dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiatura elettronica. L’interessata ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace, poi appello al Tribunale, entrambi respinti. In cassazione ha dedotto due motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c.: con il primo ha lamentato la violazione degli artt. 200 e 201 d.lgs. n. 285 del 1992 e degli artt. 383 e 385 d.P.R. n. 495 del 1992, sostenendo che nel verbale di contestazione mancasse l’indicazione della taratura periodica dell’apparecchio di misurazione della velocità; con il secondo ha censurato la ritenuta irrilevanza della mancata indicazione nel verbale dell’assenza di intersezioni tra il cartello di presegnalazione della postazione di controllo e il punto di rilevazione, ritenendo che il verbale dovesse riportare indicazioni puntuali per consentire la verifica dell’adeguatezza dell’avviso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva accertato in fatto l’avvenuta taratura e verifica dell’apparecchiatura, richiamando l’attestato di taratura antecedente alla data dell’infrazione, e ha confermato che, in presenza di contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio, il giudice deve verificare se i controlli siano stati eseguiti. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la legge impone la preventiva segnalazione e la visibilità delle postazioni di controllo, ma che la presenza del cartello è un fatto oggettivo attestato nel verbale e contestabile solo con querela di falso; non è necessario che il verbale descriva in modo puntuale e analitico la distanza, la data o lo specifico cartello, essendo invece rilevante l’effettiva esistenza e idoneità della segnalazione, onere che incombe sull’opponente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 142 d.lgs. n. 285 del 1992
Le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili; la regola pone un obbligo inderogabile a tutela dell’utenza stradale.
art. 200 d.lgs. n. 285 del 1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’asserita nullità del verbale per difetto di indicazioni sulla taratura e sulla segnalazione.
art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contenuto del verbale di contestazione.
art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede verifiche periodiche di funzionalità e taratura per tutte le apparecchiature di misurazione della velocità.
art. 383 d.P.R. n. 495 del 1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti della segnalazione e del verbale.
art. 385 d.P.R. n. 495 del 1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti della segnalazione e del verbale.
Utilizzato per la definizione camerale del ricorso ritenuto prima facie infondato.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio nella forma semplificata.
Richiamati per affermare che il giudice deve evitare attività processuali superflue e inutili dilazioni.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Impone, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Impone all’ente proprietario della strada di dare idonea informazione dell’installazione e dell’utilizzo dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità.
art. 45 d.lgs. n. 285 del 1992
Richiamato, in connessione alla taratura degli apparecchi, tramite la pronuncia della Corte costituzionale.
Massime di principio
- In tema di sanzioni per eccesso di velocità accertate con dispositivi elettronici, la validità dell’accertamento presuppone che l’apparecchio sia stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura, e il giudice deve accertarne in concreto l’effettivo compimento quando sia contestata l’affidabilità dello strumento.
- La mancata indicazione nel verbale della taratura o di dati analitici sulla presegnalazione non determina di per sé la nullità dell’atto se, nel giudizio, risulti comunque provata l’esistenza dei necessari controlli e della segnaletica prevista dalla legge.
- La presenza del cartello di preavviso della postazione di controllo è un fatto oggettivo attestato dal pubblico ufficiale nel verbale e, come tale, è assistito da fede privilegiata fino a querela di falso; non sono invece coperti da piena prova gli apprezzamenti valutativi sulla sua adeguatezza.
- In opposizione a sanzione per eccesso di velocità, l’onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso grava sull’opponente, non sulla pubblica amministrazione.
- Il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti in presenza del verbalizzante e delle attività da lui svolte, ma non si estende alle valutazioni, agli apprezzamenti e ai fatti appresi da terzi o dedotti in via logica.
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