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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20613/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione irrogata per violazione dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiatura elettronica. L’interessata ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace, poi appello al Tribunale, entrambi respinti. In cassazione ha dedotto due motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c.: con il primo ha lamentato la violazione degli artt. 200 e 201 d.lgs. n. 285 del 1992 e degli artt. 383 e 385 d.P.R. n. 495 del 1992, sostenendo che nel verbale di contestazione mancasse l’indicazione della taratura periodica dell’apparecchio di misurazione della velocità; con il secondo ha censurato la ritenuta irrilevanza della mancata indicazione nel verbale dell’assenza di intersezioni tra il cartello di presegnalazione della postazione di controllo e il punto di rilevazione, ritenendo che il verbale dovesse riportare indicazioni puntuali per consentire la verifica dell’adeguatezza dell’avviso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva accertato in fatto l’avvenuta taratura e verifica dell’apparecchiatura, richiamando l’attestato di taratura antecedente alla data dell’infrazione, e ha confermato che, in presenza di contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio, il giudice deve verificare se i controlli siano stati eseguiti. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la legge impone la preventiva segnalazione e la visibilità delle postazioni di controllo, ma che la presenza del cartello è un fatto oggettivo attestato nel verbale e contestabile solo con querela di falso; non è necessario che il verbale descriva in modo puntuale e analitico la distanza, la data o lo specifico cartello, essendo invece rilevante l’effettiva esistenza e idoneità della segnalazione, onere che incombe sull’opponente. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di sanzioni per eccesso di velocità accertate con dispositivi elettronici, la validità dell’accertamento presuppone che l’apparecchio sia stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura, e il giudice deve accertarne in concreto l’effettivo compimento quando sia contestata l’affidabilità dello strumento.
  • La mancata indicazione nel verbale della taratura o di dati analitici sulla presegnalazione non determina di per sé la nullità dell’atto se, nel giudizio, risulti comunque provata l’esistenza dei necessari controlli e della segnaletica prevista dalla legge.
  • La presenza del cartello di preavviso della postazione di controllo è un fatto oggettivo attestato dal pubblico ufficiale nel verbale e, come tale, è assistito da fede privilegiata fino a querela di falso; non sono invece coperti da piena prova gli apprezzamenti valutativi sulla sua adeguatezza.
  • In opposizione a sanzione per eccesso di velocità, l’onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso grava sull’opponente, non sulla pubblica amministrazione.
  • Il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso dei fatti avvenuti in presenza del verbalizzante e delle attività da lui svolte, ma non si estende alle valutazioni, agli apprezzamenti e ai fatti appresi da terzi o dedotti in via logica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSanzioni amministrative
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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