Sentenza n. 526/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Settore Sportello Unico edilizia del Comune dell'Aquila del 28 giugno 2023 con cui è stato disposto il rigetto della Scia presentata dal Condominio ricorrente il 25 novembre 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Condominio via Mariana il 9/11/2023: del provvedimento del Settore Politiche urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile, inclusiva e partecipata, Urbanistica, SUAP e SUE del 18 ottobre 2023 con cui è stato disposto il diniego della autorizzazione paesaggistica presentata dal Condominio ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della SCIA alternativa al permesso di costruire e successivo diniego dell'autorizzazione paesaggistica
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha impugnato il rigetto della SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata per la demolizione e ricostruzione dell'edificio condominiale in diverso sedime, nonché, con motivi aggiunti, il successivo diniego dell'autorizzazione paesaggistica. Quanto al rigetto della SCIA, ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 23 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che la normativa vigente ricomprende nella ristrutturazione edilizia anche la demolizione e ricostruzione con diverso sedime e che, pertanto, l'intervento poteva essere realizzato mediante SCIA alternativa al permesso di costruire. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per manifesta irrazionalità, violazione del principio di leale collaborazione e violazione degli artt. 23 del d.P.R. 380/2001 e 146 del d.lgs. 42/2004, poiché il Comune avrebbe rigettato la SCIA per la mancata autorizzazione paesaggistica senza avere previamente concluso il relativo procedimento, nonostante il decorso del termine assegnato alla Soprintendenza per rendere il parere. Con i motivi aggiunti, il condominio ha censurato il diniego dell'autorizzazione paesaggistica per violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 e dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, per omessa comunicazione dei motivi ostativi, nonché per manifesta irrazionalità e difetto di motivazione, sostenendo che la ricostruzione, sostanzialmente conforme per foggia e dimensioni e arretrata di circa dieci metri rispetto al fronte strada, non avrebbe inciso sull'assetto paesaggistico e che il Comune avrebbe erroneamente valorizzato la destinazione urbanistica agricola di rispetto ambientale.
La decisione
Il TAR ha accolto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. In relazione al primo motivo, ha rilevato che gli artt. 3, lettera d), e 23 del d.P.R. 380/2001 consentono di qualificare come ristrutturazione edilizia, e di realizzare mediante SCIA alternativa al permesso di costruire, anche la demolizione e ricostruzione con diverso sedime, nei limiti previsti dalla legge. Il Comune non ha fornito una motivazione adeguata sulle ragioni per cui l'intervento concreto sarebbe stato sottratto a tale regime, essendosi limitato a richiamare una risalente circolare ministeriale e una generica prevalente giurisprudenza riferita allo spostamento dell'edificio. La motivazione è stata ritenuta apodittica e tautologica, anche perché non chiariva l'eventuale ricorrenza di specifiche eccezioni legislative. Il TAR ha inoltre valorizzato, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., la mancata specifica contestazione da parte del Comune costituito della ricostruzione dei fatti prospettata dal condominio. Quanto alla questione paesaggistica, il giudice ha rilevato che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per il parere della Soprintendenza, il Comune avrebbe dovuto comunque provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, anziché rigettare direttamente la SCIA per l'assenza dell'autorizzazione. Il successivo provvedimento comunale ha infatti riconosciuto espressamente il decorso del termine e la necessità di concludere il procedimento paesaggistico. Con riguardo ai motivi aggiunti, il diniego paesaggistico è stato annullato perché non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis della l. 241/1990 e dall'art. 146, comma 3, del d.lgs. 42/2004; il TAR ha ritenuto applicabile l'ultimo inciso dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990, come modificato dal d.l. 76/2020, e ha ordinato all'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza nel rispetto del contraddittorio endoprocedimentale. La censura sostanziale sul merito paesaggistico è stata assorbita. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La ristrutturazione edilizia comprende, nei casi previsti dalla legge, la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti anche con diverso sedime e con le innovazioni necessarie all'adeguamento antisismico.
Consente, in alternativa al permesso di costruire, la realizzazione mediante SCIA degli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dalla disposizione, compresa la demolizione e ricostruzione in diverso sedime nei casi previsti.
art. 146, commi 3, 8 e 9, d.lgs. 42/2004
Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
Il decorso del termine per il parere della Soprintendenza non consente al Comune di arrestare il procedimento o di rigettare direttamente la SCIA per mancanza dell'autorizzazione; l'amministrazione competente deve comunque pronunciarsi sulla domanda paesaggistica.
Il diniego dell'autorizzazione paesaggistica deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
art. 21-octies, comma 2, ultimo inciso, l. 241/1990
La violazione dell'obbligo di comunicare i motivi ostativi non impedisce l'annullamento quando, nel caso esaminato, il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto incidere sostanzialmente sull'esito del procedimento.
Il giudice può considerare la mancata specifica contestazione della parte costituita ai fini della valutazione della ricostruzione dei fatti allegata dalla controparte.
Massime di principio
- La demolizione e ricostruzione di un edificio esistente con diverso sedime può rientrare nella ristrutturazione edilizia e, nei casi previsti dagli artt. 3 e 23 del d.P.R. 380/2001, può essere realizzata mediante SCIA alternativa al permesso di costruire; l'amministrazione che ritenga inapplicabile tale titolo deve indicare puntualmente le ragioni riferite alla fattispecie concreta e alle eventuali eccezioni normative.
- Il rigetto di una SCIA per mancanza dell'autorizzazione paesaggistica non è adeguatamente motivato quando il Comune non abbia previamente concluso il procedimento paesaggistico e sia decorso inutilmente il termine entro il quale la Soprintendenza doveva rendere il proprio parere; in tale situazione l'amministrazione competente deve comunque provvedere sulla domanda di autorizzazione.
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis della l. 241/1990 e dall'art. 146, comma 3, del d.lgs. 42/2004, quando il contraddittorio procedimentale possa consentire all'interessato di apportare elementi potenzialmente rilevanti per l'esito della valutazione.
- La motivazione amministrativa non può limitarsi a richiami generici a circolari risalenti o a una non meglio precisata prevalente giurisprudenza, ma deve spiegare in modo concreto perché il titolo edilizio invocato non sia idoneo rispetto all'intervento progettato.
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