Cassazione Penale, Sentenza n. 9463/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma della condanna per omicidio colposo (artt. 41 e 589 cod. pen.) a seguito di un incidente stradale in cui due passeggeri posteriori persero la vita. A Guida era contestato, quale proprietario del semirimorchio, di aver parcheggiato o comunque di aver tenuto parcheggiato il rimorchio in posizione irregolare sulla banchina/curva in violazione delle norme del codice della strada (artt. 140, 157, 158 d.lgs. 30/04/1992 n. 285), con conseguente creazione di pericolo che si è concretizzato nell'impatto. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio della corrispondenza tra accusa e sentenza, perché l'imputazione originaria descriveva la condotta in forma commissiva mentre la Corte d'appello ha motivato soprattutto su una responsabilità omissiva; 2) erronea qualificazione della fonte dell'obbligo giuridico (richiamo all'art. 2051 c.c.) e mancata o insufficiente verifica controfattuale del nesso causale, sostenendo che la gravità e l'imprudenza della guida del conducente (Gasparri) avrebbero da sole determinato l'evento eliminando la rilevanza causale della sosta irregolare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la sentenza di merito. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) non c'è stata violazione dell'art. 521 c.p.p. perché l'imputazione contestava sia l'atto del parcheggiare sia il 'tenere parcheggiato' il rimorchio, per cui la trasformazione della descrizione in termini omissivi non ha mutato la storicità del fatto né pregiudicato la difesa; 2) quanto al nesso causale e alla posizione di garanzia, la Corte ha ritenuto che la sosta del semirimorchio rappresentasse concretizzazione del rischio che le norme del codice della strada intendono evitare e che, pur essendo l'imprudenza del conducente parte della catena causale, essa non esclude la causalità della condotta omissiva del proprietario. Sulla questione dell'art. 2051 c.c. la Corte ha osservato che quella norma attiene alla responsabilità civile e non è direttamente pertinente alla responsabilità penale, ma ha confermato che, per effetto della disponibilità effettiva del mezzo (parcheggiato di fronte al deposito, da giorni, con conoscenza della situazione) e della qualità di legale rappresentante, Guida aveva una posizione di garanzia e mezzi idonei a sollecitare la rimozione del pericolo. La sentenza impugnata è quindi stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Principio della causalità plurima: la condotta omissiva del proprietario può concorrere con altra condotta colposa (del conducente) nella causazione dell'evento.
art. 589 cod. pen. (commi 1, 2 e 3)
Omicidio colposo; la violazione di norme sulla circolazione stradale può integrare l'aggravante prevista dal comma 2 se la violazione è causa contribuente dell'evento.
Richiamata come norma di disciplina della circolazione che impone diligenza; la violazione rientra nel quadro delle norme cautelari utili ai fini della valutazione della colpa.
Divieto di parcheggio in senso opposto alla marcia: richiamato come misura cautelare la cui violazione può concorrere alla configurazione della colpa.
Divieti di sosta in curve e sulle banchine: norme finalizzate a prevenire il tipo di rischio che si è concretizzato; la loro violazione è rilevante ai fini del nesso causale quando l'evento rientra nell'area di rischio prevista.
Norma di responsabilità per la cosa in custodia: la Corte ha osservato che la disposizione riguarda la responsabilità civile e non costituisce di per sé fonte diretta di responsabilità penale, pur rilevando che la disponibilità effettiva del bene e la conoscenza della situazione possono contribuire a delineare una posizione di garanzia penalmente rilevante.
Regole generali della responsabilità aquiliana: richiamate per distinguere i profili di responsabilità civile diversi dalla responsabilità per la cosa (art. 2051 c.c.).
Principio di corrispondenza tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto che la modifica della descrizione del fatto da commissiva a omissiva non violi il principio se non altera la storicità del fatto e non pregiudica la difesa.
Richiamato implicitamente nei principi circa la necessità di ritorno al PM solo se vi è modifica sostanziale dell'imputazione; la Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata su questo punto.
Norma che consente la liquidazione delle spese processuali a favore delle parti civili quando il ricorso dell'imputato è rigettato; la Corte ha ritenuto spettante la liquidazione anche in assenza di partecipazione all'udienza se le parti civili hanno svolto attività difensiva scritta.
art. 40 cod. pen., secondo comma (clausola di equivalenza)
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui non è necessario che il titolare della posizione di garanzia abbia i poteri pratici diretti per impedire l'evento, ma è sufficiente che disponga di mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari.
Massime di principio
- La trasformazione formale della descrizione del fatto (da 'aver parcheggiato' a 'aver tenuto parcheggiato') non implica violazione del principio di corrispondenza accusatorio se la storicità del fatto resta la stessa e l'imputato ha potuto esercitare la difesa.
- La violazione di norme cautelari del codice della strada non presume automaticamente il nesso causale, ma se l'evento costituisce una concretizzazione del rischio che quelle norme intendevano prevenire, la violazione può concorrere causalmente alla produzione dell'evento anche in presenza di imprudenza di terzi.
- La responsabilità penale per omissione può sorgere per il proprietario o rappresentante di una società quando ricorra una posizione di garanzia: cioè disponibilità effettiva del bene, conoscenza del pericolo e possibilità di attivare mezzi idonei per eliminarlo (anche tramite terzi).
- L'art. 2051 c.c. è norma di responsabilità civile e non qualifica di per sé la responsabilità penale, ma gli elementi fattuali che indicano disponibilità e controllo del bene possono costituire base per individuare una posizione di garanzia penalmente rilevante.
- Nella valutazione del nesso causale in materia di circolazione stradale il giudice deve svolgere un'analisi controfattuale: determinare se l'evento si sarebbe verificato con la stessa intensità anche in assenza della condotta imputata; l'evento può essere imputato a più condotte concorrenti se rientra nella prevedibilità del rischio creato.
- Per l'operatività della clausola di equivalenza (art. 40, comma 2), non è necessario che il garante sia di fatto dotato dei poteri tecnici per rimuovere il pericolo, bastano mezzi idonei a sollecitare o ottenere l'intervento di altri soggetti in grado di farlo.
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