Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza della Corte di Appello di Messina del 29/11/2021 che aveva condannato VENUTO e MAIMONE per ricettazione in misura attenuata rispetto al Tribunale, lamentando in particolare: 1) per VENUTO mancata, contraddittoria e illogica motivazione nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (soprattutto alla luce delle 35 precedenti condanne, delle violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale e della tardività dell'offerta di risarcimento); 2) carenza di motivazione circa il giudizio di equivalenza tra attenuanti e recidiva contestata a VENUTO; 3) per MAIMONE mancanza e insufficienza della motivazione nell'attribuzione delle attenuanti generiche, deducendo che l'incensuratezza non fosse elemento sufficiente posto che l'imputato aveva ricettato due motocicli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché aspecifico e proposto per motivi non consentiti dalla legge. Sul merito ha comunque ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione coerente e non manifestamente illogica nel riconoscere le attenuanti generiche e nel valutare l'equivalenza con la recidiva per VENUTO: i giudici di appello avevano considerato la non particolare gravità del fatto, il comportamento processuale (ammissione degli addebiti e disponibilità a risarcire), nonché profili soggettivi (età e incensuratezza del MAIMONE). La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che non sussiste contraddittorietà fra il diniego delle specifiche attenuanti ex art. 648, comma 2 e art. 62, n. 4 e la concessione delle generiche, perché quei criteri hanno parametro oggettivo mentre le generiche valutano prevalentemente profili soggettivi.
Norme richiamate
art. 648, comma secondo, cod. pen.
La norma (fattispecie attenuata per delitti di ricettazione in caso di particolare tenuità del fatto) richiede l'accertamento della particolare tenuità del fatto e del danno; la Corte ha ritenuto che il mancato riconoscimento di questa fattispecie non sia incompatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche, perché i parametri sono in parte oggettivi e distinti.
art. 62, n. 4, cod. pen.
La circostanza attenuante di cui al n. 4 richiede speciale tenuità del danno; la Corte ha osservato che l'accertamento di tale elemento è diverso da quello richiesto per le attenuanti generiche, pertanto il loro mancato riconoscimento non rende contraddittoria la concessione delle generiche.
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice di merito può limitarsi a valorizzare uno degli elementi indicati (personalità, entità del reato, modalità esecutive, ecc.) come elemento prevalente per il riconoscimento delle attenuanti senza dover svolgere un'analitica esposizione di tutti i criteri.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero/Procuratore generale è inammissibile se aspecifico o fondato su motivi non consentiti dalla legge: occorre formulare censure specifiche sulla motivazione o sul diritto.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche: può basarsi anche su un unico elemento indicato dall'art. 133 c.p. e non è obbligato a un'analitica esposizione di tutti i criteri valutativi.
- La valutazione sulla configurabilità di fattispecie attenuate di tipo oggettivo (es. art. 648, comma 2; art. 62 n. 4 c.p.) è distinta dalla valutazione delle attenuanti generiche, che privilegiano profili soggettivi; la negazione della prima non rende automaticamente incompatibile la concessione delle seconde.
- La presenza di precedenti, la recidiva e violazioni di misure di prevenzione devono essere adeguatamente considerate in motivazione: tuttavia la loro mera esistenza non fornisce automaticamente motivo di cassazione se la decisione di merito articola una motivazione congrua e non illogica.
- La manifestazione di disponibilità a risarcire il danno e il comportamento processuale (ammissione, collaborazione) possono essere valutati come elementi favorevoli per le attenuanti generiche anche se la rilevanza dipende dal contesto e dalla tempestività dell'offerta.
- Una censura che in realtà mira a una rivalutazione del valore probatorio degli elementi di fatto piuttosto che a dimostrare arbitrarietà o manifesta illogicità della motivazione è inammissibile: la Corte di Cassazione sindaca la motivazione solo per vizi di diritto o per manifesta illogicità/arbitrio.
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