Cassazione Penale, Sentenza n. 9406/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Corleone del 05/05/2021 con due censure principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla procedibilita' del reato per presunto difetto di querela; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilita'. L'appello e' stato proposto avverso una condanna alla sola pena pecuniaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'atto di impugnazione era sottoscritto da un avvocato non abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, in violazione dell'art. 613 c.p.p. Essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (valutati profili di colpa determinanti l'inammissibilita'). La sentenza e' stata redatta con motivazione semplificata.
Norme richiamate
E' la norma penale in relazione al reato per cui l'imputato era stato condannato dal Giudice di Pace; la sentenza impugnata riguarda una condanna per il fatto previsto da questa norma.
Il motivo formale di inammissibilita': l'impugnazione contro sentenza del Giudice di Pace, quando proposta con atto sottoscritto da avvocato non abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, e' inammissibile.
Consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda a carico del ricorrente per i profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilita' dell'impugnazione; applicata per irrogare l'oblazione di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata quale parametro per valutare i profili di colpa nella determinazione della somma da versare alla cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso.
Massime di principio
- Se si impugna una sentenza del Giudice di Pace che dispone solo una pena pecuniaria, occorre verificare il corretto rito e la legittimazione del difensore: l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, altrimenti il ricorso e' inammissibile ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
- Quando non vi sono statuizioni in favore della parte civile e la condanna e' limitata a pena pecuniaria, e' particolarmente importante che l'impugnazione sia tecnicamente corretta (forma, legittimazione del difensore, indicazione delle parti) per evitare la declaratoria di inammissibilita'.
- L'inammissibilita' dell'impugnazione puo' comportare non solo il rigetto del motivo ma anche la condanna alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella redazione dell'atto, all'obbligo di versamento di somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque e' prudente valutare preventivamente i rischi di un appello mal assistito.
- Prima di proporre appello contro sentenze del Giudice di Pace con pene pecuniarie, considerare la possibilita' di strumenti alternativi (es. ricorso nelle forme ammesse) e, in ogni caso, assicurarsi che il difensore sia espressamente abilitato a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- Le questioni di merito sollevate (es. carenza di querela o vizi nella dichiarazione di responsabilita') non vengono esaminate quando l'impugnazione e' dichiarata inammissibile per un vizio formale: per far valere tali censure occorre superare preventivamente i requisiti di ammissibilita' dell'impugnazione.
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