Cassazione Penale, Sentenza n. 9408/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato l'omissione del GIP nell'applicare la riduzione di un terzo alla pena pecuniaria prevista per il rito abbreviato e, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., ha rettificato la multa da euro 900,00 a euro 600,00. La pena detentiva è stata confermata nella misura già quantificata (1 anno e 8 mesi). Sentenza redatta con motivazione semplificata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di abbreviato che aveva condannato l'imputato per tentata rapina (artt. 56 e 628 c.p.), deducendo la violazione della normativa sul rito abbreviato per omessa applicazione della diminuzione di un terzo alla pena pecuniaria: la multa era stata fissata in euro 900,00 senza la prevista riduzione.
Norme richiamate
Norma richiamata per la configurabilità del reato in forma tentata (reato contestato: tentata rapina)
Norma che disciplina il reato di rapina; richiamata insieme all'art. 56 per la qualificazione del fatto come tentata rapina
Nel ricorso è indicata come norma violata in relazione alla mancata riduzione della pena pecuniaria per il rito abbreviato (nel testo della sentenza compare altresì un richiamo all'art. 422 c.p.p.; in ogni caso la ratio è l'applicazione della diminuzione prevista per il giudizio abbreviato)
Nel corpo della decisione il Giudice è detto aver omesso la diminuzione prevista dall'art. 422 c.p.p. per il rito abbreviato: interpretato come la norma che prevede la riduzione della pena nel procedimento abbreviato (coincidente, nella pratica, con la riduzione di un terzo alla sanzione pecuniaria)
Norma procedurale che consente alla Corte di rettificare errori materiali o mere omissioni nella sentenza impugnata; utilizzata per correggere la quantificazione della pena pecuniaria da euro 900 a euro 600
Massime di principio
- Nel procedimento con rito abbreviato deve essere applicata la riduzione prevista (di regola un terzo) anche alla pena pecuniaria; l'omissione è sanabile in sede di impugnazione
- Gli errori materiali o le omissioni sulla quantificazione della pena possono essere rettificati dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 619 c.p.p., senza incidere sulle statuizioni non viziate
- La rettifica della multa non comporta necessariamente la modifica della pena detentiva quando quest'ultima è stata espressamente confermata
- Il Procuratore Generale può proporre ricorso per vizi di diritto formali o sostanziali relativi all'applicazione delle norme sul rito abbreviato anche quando la condanna detentiva resta inalterata
- È importante verificare sempre, nelle sentenze di abbreviato, l'applicazione automatica delle riduzioni previste per quel rito e la corretta determinazione delle pene pecuniarie per evitare successivi interventi correttivi
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