Cassazione Penale, Sentenza n. 9405/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per i reati indicati (art. 116 C.d.S. e art. 648 c.p.), deducendo: 1) violazione di legge per presunta inversione dell'onere della prova e lesione del diritto a non rispondere, in relazione al mancato esame dell'imputato e alla valutazione della sua mancata spiegazione sulla provenienza dei beni; 2) violazione di legge in ordine all'accertamento della recidiva nel biennio, contestando la sussistenza o la corretta valutazione della recidiva.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte Suprema ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: sul primo punto ha confermato che la valutazione giudiziale della mancata o non attendibile indicazione della provenienza dei beni rientra nel normale apprezzamento delle prove (non si tratta di inversione dell'onere della prova, ma di un onere di allegazione di fatti che possano giustificare il possesso); sul secondo punto ha ritenuto che la difesa non abbia prodotto elementi idonei a mettere in dubbio la definitività dell'accertamento della precedente violazione e quindi la recidiva è stata correttamente ritenuta sussistente. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 Codice della Strada
Il fatto è stato qualificato anche alla luce di tale norma; la Corte ha trattato l'accertamento della recidiva con riferimento alla documentazione decisiva sulla precedente violazione, ritenendo che la difesa non abbia fornito elementi per contrastarne la definitività.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Per la configurabilità del reato di ricettazione la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la prova può fondarsi anche sulla disponibilità del bene e sulla mancata o non attendibile spiegazione della sua provenienza: non è richiesto che l'imputato provi la provenienza, ma che offra una spiegazione attendibile, ossia un onere di allegazione che può orientare l'istruttoria.
art. 616 c.p.p.
La norma è stata applicata per irrogare una sanzione patrimoniale alla parte ricorrente (versamento alla cassa delle ammende) in considerazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In reati come la ricettazione, la presenza del bene nella disponibilità dell'imputato unita alla mancata o non credibile spiegazione sulla sua provenienza può legittimare la condanna: l'onere posto sull'imputato è di fornire un'allegazione spiegativa, non di provare la piena innocenza.
- Le censure che riguardano la valutazione della prova svolta in sede di merito sono, di regola, sindacabili solo nei limiti del vizio di motivazione; un ricorso che si limiti a rinnovare valutazioni critiche della prova rischia l'inammissibilità.
- La contestazione della recidiva richiede che la difesa produca elementi specifici idonei a mettere in dubbio la definitività degli accertamenti precedenti: in mancanza, il giudice territoriale può ritenere legittimamente sussistente la recidiva.
- Il ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare non solo la condanna alle spese processuali ma anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- Quando la decisione di merito integra e si fonda sulla motivazione del primo grado, il giudizio di legittimità tende a valorizzare la coerenza argomentativa tra i due gradi e a respingere rilievi che non dimostrino errori di diritto o vizi di motivazione rilevanti.
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