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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19154/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

L'investitore aveva convenuto la banca chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall'acquisto, tra il 2009 e il 2012, di titoli di Stato della Repubblica ellenica poi fortemente svalutati. Deduceva che l'intermediario avesse violato gli obblighi informativi e, in appello, lamentava: la nullità del contratto-quadro di investimento per difetto di sottoscrizione della banca; la mancata consegna del contratto generale di investimento; la mancata consegna del documento informativo generale previsto dalla disciplina Consob; l'erronea valutazione dell'inappropriatezza dell'operazione, che a suo dire derivava dalla pericolosità dei titoli e dal loro ammontare. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame ritenendo, per alcune doglianze, la novità dei fatti dedotti in appello e, per altre, la mancata specifica censura delle rationes decidendi di primo grado. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi di violazione di legge, contestando soprattutto l'applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., dell'art. 1218 c.c., delle norme Consob in tema di informazione e appropriatezza e la possibilità di rilevare d'ufficio la nullità di protezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome e il ricorrente non aveva specificamente censurato quella relativa alla natura di nullità di protezione, oltre a confermare che la dedotta mancanza della firma del legale rappresentante della banca costituiva un fatto nuovo in appello, non rilevabile d'ufficio in violazione dell'art. 345 c.p.c. Ha respinto il secondo motivo perché l'omessa consegna del contratto generale di investimento era un fatto che andava allegato tempestivamente in primo grado. Ha respinto il terzo motivo perché non colpiva specificamente la ratio della sentenza d'appello, che aveva rilevato anche la contraddittorietà della stessa allegazione dell'investitore sulla ricezione del documento informativo generale. Ha respinto il quarto motivo perché la corte di merito aveva accertato, sulla base della profilatura dell'investitore, che l'operazione non era inappropriate e il ricorrente non aveva efficacemente contrastato tale accertamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato il parametro formale di deduzione delle violazioni di legge prospettate con i quattro motivi di ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata/inidonea a scalfire la decisione di merito

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non possono essere introdotti fatti nuovi; il rilievo officioso di una nullità è possibile solo se il fatto costitutivo sia già ritualmente introdotto o acquisito in causa

  • art. 1218 c.c.

    richiamato in relazione alla pretesa responsabilità risarcitoria della banca per asserito inadempimento agli obblighi di consegna e informazione

  • art. 23 t.u.f.

    evocato dal ricorrente in tema di contratto quadro di investimento e relative formalità

  • artt. 27 e ss. delibera Consob n. 16190/2007

    richiamati dal ricorrente per sostenere l'obbligo di consegna del documento informativo generale; la Corte ha ritenuto che la doglianza non colpisse la ratio decidendi della sentenza d'appello

  • art. 42, 1° co., delibera Consob n. 16190/2007

    invocato per contestare il giudizio di appropriatezza; la Corte ha respinto il motivo rilevando l'assenza di una specifica confutazione della profilatura dell'investitore

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 30.5.2002, n. 115

    richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes rilevanti.
  • Il rilievo officioso della nullità negoziale nel giudizio di appello è ammesso solo se il fatto costitutivo della nullità risulti già ritualmente introdotto o acquisito nel processo; non può fondarsi su fatti nuovi, pena la violazione del divieto di nova.
  • La deduzione dell'inadempimento dell'intermediario per omessa consegna di documenti contrattuali o informativi deve essere tempestiva e specifica già in primo grado, trattandosi di fatti costitutivi della domanda risarcitoria.
  • Le censure di legittimità che contestano il giudizio di appropriatezza o l'adempimento degli obblighi informativi dell'intermediario devono confrontarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, inclusa la profilatura dell'investitore, e confutare la concreta ratio della decisione.
  • La nullità di protezione non consente automaticamente di valorizzare qualsiasi difetto formale del contratto: occorre verificare quale parte sia legittimata a farla valere e quale sia il fatto specifico rilevante ai fini della nullità.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullità

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