Cassazione Penale, Sentenza n. 40161/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Anzalone impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale (in qualità di legale rappresentante della Cos.Me.Sau s.r.l., fallita), deducendo un unico motivo: violazione di legge (art. 81, comma secondo, c.p.) e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.), per avere la Corte di merito negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra la sentenza impugnata e la precedente sentenza n.151/2011 del Tribunale di Bologna (fallimento Euromar Italia s.r.l.). La difesa sosteneva l'identità del disegno criminoso sulla base della medesima tipologia di reati, del ristretto arco temporale e della presunta pervicace volontà del ricorrente di assumere ruoli in imprese in dissesto per fini di profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di Appello: nel caso emergeva una propensione a reiterare condotte dello stesso tipo e non l'esistenza di un progetto criminoso unitario. La Cassazione ha osservato che analogia dei reati, unità del contesto, identità della spinta a delinquere e brevità del lasso temporale, prese isolate, non costituiscono automaticamente prova del medesimo disegno criminoso; l'onere di allegazione degli elementi specifici atti a dimostrare l'unità del disegno criminoso incombe sul ricorrente e qui non è stato assolto (il ricorso era generico). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza è stata motivata in forma semplificata.
Norme richiamate
La norma sulla continuazione richiede l'identità del disegno criminoso; non è sufficiente la mera ripetizione di reati dello stesso tipo o la vicinanza temporale senza elementi che dimostrino una programmazione unitaria.
art. 606 c.p.p. (lett. b) ed e))
Indica i motivi di impugnazione per la Cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo dei necessari elementi di allegazione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limita l'enunciazione del motivo di ricorso in Cassazione; il ricorso deve essere formulato nei limiti stabiliti e con sufficiente specificità.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. con l. n. 176/2020) e art. 16 d.l. n. 228/2021
Richiamate nel procedimento per rappresentare la posizione del Pubblico Ministero in relazione alla richiesta di inammissibilità del ricorso; non mutano il principio sostanziale sulla continuità.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) è necessario allegare e, in sede di cognizione, provare elementi specifici che dimostrino l'identità del disegno criminoso; la mera analogia dei reati e la vicinanza temporale sono fattori utili ma non sufficienti da soli.
- La valutazione circa l'esistenza di un progetto criminoso unitario è di merito; la Cassazione sindaca la questione solo se la motivazione è assente, contraddittoria o manifestamente illegittima.
- Il ricorrente ha l'onere processuale di specificare nel ricorso gli elementi dai quali desumere l'unità del disegno criminoso; argomentazioni generiche espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità.
- La data di commissione dei reati è un indizio rilevante per la contiguità cronologica ma non può automaticamente fondare il riconoscimento della continuazione senza ulteriori circostanze probatorie.
- In caso di ricorso inammissibile la sanzione può comprendere il pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.); è quindi importante curare la completezza e specificità dell'impugnazione.
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