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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40063/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nicastro è stato accusato di aver reso false dichiarazioni nella dichiarazione sostitutiva e nell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, attestando per l'anno d'imposta 2011 un reddito del nucleo familiare pari a euro 14.242,00 mentre la Guardia di Finanza accertò un reddito di euro 22.024,45, superiore al limite previsto dall'art. 76 d.P.R. 115/2002; è contestata inoltre l'aggravante di aver così ottenuto il patrocinio gratuito. In sede di ricorso in Cassazione il difensore deduceva l'assenza del dolo per errore o per affidamento a terzi (moglie/professionista), chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la concessione di attenuanti o riduzione di pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di merito e di forma: i motivi erano in gran parte ripetizione delle doglianze già prospettate in appello e non hanno contraddetto criticamente la motivazione della sentenza impugnata. Sul merito la Cassazione ha confermato l'orientamento della Corte territoriale ritenendo sussistente il dolo: la differenza tra quanto dichiarato e il CUD e la coerenza delle risultanze sono state ritenute indizianti di volontà di sotto-dichiarare il reddito; l'errore sulla nozione di reddito non è scusabile alla luce del richiamo dell'art.76 nell'art.95 d.P.R. 115/2002. La Corte ha inoltre ritenuto tardiva la questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. non proposta in appello e inammissibili le censure sul travisamento della prova non dettagliatamente indicate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95

    Norma incriminatrice che sanziona le false dichiarazioni connesse all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che, essendo l'art. 76 richiamato dalla stessa norma, l'errore sulla nozione di reddito non esclude il dolo previsto dall'art. 95.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76

    Dispositivo che fissa la nozione e il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; è il parametro comparativo usato per accertare la falsità delle dichiarazioni.

  • Codice penale, art. 47

    Riguarda l'errore (esimente/attenuante); la Corte ha ritenuto che l'errore dedotto non fosse idoneo ad escludere il dolo dato il richiamo normativo e gli elementi indiziari di volontà di sottrarsi al requisito reddituale.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione è stata considerata tardiva perché non sollevata in appello e quindi non valutabile in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 31

    Norma citata dal ricorrente in relazione a questioni procedurali/penali sulla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non supportate da specifiche argomentazioni che giustificassero la riforma del trattamento sanzionatorio.

  • Codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)

    Norma richiamata in ordine ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha considerato inammissibili i motivi che riproducono censure di merito senza un'esposizione critica della motivazione impugnata.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Richiamato in relazione alla mancata tempestiva deduzione della causa di non punibilità; la Corte ha rilevato la tardività della questione in sede di gravame.

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente riprodurre le critiche già svolte in appello: i motivi devono indicare specifici vizi di diritto o di motivazione e confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo del giudice di merito.
  • In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sull'indicazione del reddito non esclude automaticamente il dolo quando la norma che punisce (art. 95 d.P.R. 115/2002) richiama espressamente la disciplina del reddito (art. 76), rendendo rilevante la verifica dell'elemento volitivo.
  • Le questioni probatorie o testimoniali non sollevate e discusse in appello difficilmente possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; occorre proporle tempestivamente nei gradi precedenti.
  • La richiesta di applicazione di cause di non punibilità o circostanze attenuanti deve essere tempestiva e specifica; se sollevata tardivamente (non in appello) può essere esclusa dalla valutazione in sede di legittimità.
  • Per ottenere una riduzione della pena o il riconoscimento di attenuanti generiche è necessario motivare in modo specifico e fornire elementi positivi a sostegno, non limitandosi a richieste generiche.

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