Cassazione Penale, Sentenza n. 40063/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nicastro è stato accusato di aver reso false dichiarazioni nella dichiarazione sostitutiva e nell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, attestando per l'anno d'imposta 2011 un reddito del nucleo familiare pari a euro 14.242,00 mentre la Guardia di Finanza accertò un reddito di euro 22.024,45, superiore al limite previsto dall'art. 76 d.P.R. 115/2002; è contestata inoltre l'aggravante di aver così ottenuto il patrocinio gratuito. In sede di ricorso in Cassazione il difensore deduceva l'assenza del dolo per errore o per affidamento a terzi (moglie/professionista), chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e la concessione di attenuanti o riduzione di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di merito e di forma: i motivi erano in gran parte ripetizione delle doglianze già prospettate in appello e non hanno contraddetto criticamente la motivazione della sentenza impugnata. Sul merito la Cassazione ha confermato l'orientamento della Corte territoriale ritenendo sussistente il dolo: la differenza tra quanto dichiarato e il CUD e la coerenza delle risultanze sono state ritenute indizianti di volontà di sotto-dichiarare il reddito; l'errore sulla nozione di reddito non è scusabile alla luce del richiamo dell'art.76 nell'art.95 d.P.R. 115/2002. La Corte ha inoltre ritenuto tardiva la questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. non proposta in appello e inammissibili le censure sul travisamento della prova non dettagliatamente indicate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95
Norma incriminatrice che sanziona le false dichiarazioni connesse all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che, essendo l'art. 76 richiamato dalla stessa norma, l'errore sulla nozione di reddito non esclude il dolo previsto dall'art. 95.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
Dispositivo che fissa la nozione e il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; è il parametro comparativo usato per accertare la falsità delle dichiarazioni.
Riguarda l'errore (esimente/attenuante); la Corte ha ritenuto che l'errore dedotto non fosse idoneo ad escludere il dolo dato il richiamo normativo e gli elementi indiziari di volontà di sottrarsi al requisito reddituale.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione è stata considerata tardiva perché non sollevata in appello e quindi non valutabile in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 31
Norma citata dal ricorrente in relazione a questioni procedurali/penali sulla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non supportate da specifiche argomentazioni che giustificassero la riforma del trattamento sanzionatorio.
Codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)
Norma richiamata in ordine ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha considerato inammissibili i motivi che riproducono censure di merito senza un'esposizione critica della motivazione impugnata.
Codice di procedura penale, art. 129
Richiamato in relazione alla mancata tempestiva deduzione della causa di non punibilità; la Corte ha rilevato la tardività della questione in sede di gravame.
Massime di principio
- In Cassazione non è sufficiente riprodurre le critiche già svolte in appello: i motivi devono indicare specifici vizi di diritto o di motivazione e confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo del giudice di merito.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sull'indicazione del reddito non esclude automaticamente il dolo quando la norma che punisce (art. 95 d.P.R. 115/2002) richiama espressamente la disciplina del reddito (art. 76), rendendo rilevante la verifica dell'elemento volitivo.
- Le questioni probatorie o testimoniali non sollevate e discusse in appello difficilmente possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; occorre proporle tempestivamente nei gradi precedenti.
- La richiesta di applicazione di cause di non punibilità o circostanze attenuanti deve essere tempestiva e specifica; se sollevata tardivamente (non in appello) può essere esclusa dalla valutazione in sede di legittimità.
- Per ottenere una riduzione della pena o il riconoscimento di attenuanti generiche è necessario motivare in modo specifico e fornire elementi positivi a sostegno, non limitandosi a richieste generiche.
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