Cassazione Penale, Sentenza n. 40071/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione della pena per la unificazione di tre delitti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sposando la tesi che i reati satelliti (capi B e C) erano di modesta gravità e dovevano essere riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; conseguentemente sosteneva che l'aumento in continuazione non era stato correttamente calcolato, tenendo conto anche della recidiva contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice di merito aveva fissato la pena base per il reato più grave in 6 anni di reclusione e €27.000 di multa, applicato l'aumento per continuazione (art. 81, comma 4 c.p.) nella misura minima consentita (non inferiore a un terzo) fino a 8 anni e €36.000 di multa e poi ridotto per il rito a 5 anni e 4 mesi di reclusione e €24.000 di multa. La Corte ha rilevato che il motivo di ricorso non si confrontava con la motivazione adottata dalla Corte d'appello e introduceva una riqualificazione non dedotta nel gravame; inoltre, anche assumendo la diversa qualificazione, l'aumento per la continuazione non avrebbe potuto essere inferiore a due anni. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sul giudizio abbreviato dinanzi al GUP; il provvedimento impugnato è la sentenza del GUP, confermata in appello.
art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Disposizione penalmente sanzionatoria relativa ai delitti di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; i capi 1), 2) e 3) del giudizio si riferivano a questa fattispecie.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Previsione di una fattispecie meno grave prevista dal legislatore per talune ipotesi; il ricorrente chiedeva la riqualificazione dei reati satelliti a questa disposizione, ma la questione non era stata svolta in appello e non ha retto in Cassazione.
Regola sull'aumento di pena per il vincolo della continuazione: l'incremento non può essere inferiore a un terzo della pena del reato più grave; applicato nel caso nella misura minima consentita, con conseguente computo della pena complessiva.
Norma che disciplina gli effetti della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, prevedendo la condanna alle spese e la possibilità di infliggere somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di €3.000.
Corte Costituzionale, sent. 186/2000
Citata in relazione alla valutazione dell'esonero dal pagamento delle somme dovute; la sentenza è richiamata per escludere ragioni di esonero nel caso concreto.
Massime di principio
- In Cassazione un motivo di doglianza deve confrontarsi specificamente con la motivazione di merito: non è sufficiente esporre tesi nuove che non siano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
- La riqualificazione di fattispecie (ad es. qualificare i reati satelliti come comma 5 anziché comma 1 dell'art. 73) è una questione che va proposta e motivata già in appello; sollevare tale riqualificazione per la prima volta in Cassazione è di norma inammissibile o inefficace.
- L'aumento di pena per il vincolo della continuazione si calcola in misura non inferiore a un terzo della pena del reato più grave (art. 81, comma 4 c.p.); nella pratica, ciò può tradursi in un aumento minimo espresso anche in anni, per cui è necessario verificare il calcolo aritmetico operato dal giudice.
- La mera affermazione della minore gravità dei reati satelliti senza un'analisi fattuale e giuridica puntuale non è sufficiente a ottenere la riforma della determinazione della pena.
- Un ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), pertanto va valutato il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni prive di solide prospettive.
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