Cassazione Penale, Sentenza n. 40068/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Teramo in relazione al delitto di omicidio colposo conseguente a un incidente stradale del 29/07/2013. La corte d'appello, dopo parziale rinnovazione dell'istruttoria, individuò nel Petrica il conducente responsabile dello stop del veicolo (mancato posizionamento del segnale mobile e mancato uso di dispositivi retroriflettenti) sulla carreggiata, ritenendo decisivi elementi quali la presenza di tracce di sangue sul volante e sul tappetino lato guida e le lesioni sanguinanti riportate dal Petrica. Il ricorrente deduce due motivi: (1) vizio di motivazione perché le dichiarazioni dei testi e degli agenti erano contraddittorie e non potevano ricondurre con certezza la guida al Petrica; (2) carenza di motivazione rafforzata a fronte del ribaltamento del giudizio di primo grado, lamentando che la Corte d'appello non abbia adeguatamente dimostrato l'incompletezza o l'erroneità delle argomentazioni del Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure proposte attaccassero la valutazione del merito e della prova, materie non riassumibili in sede di legittimità; ha confermato che la Corte d'appello aveva svolto una parziale rinnovazione dell'istruzione (ex art. 603, comma 3-bis c.p.p.) e aveva fornito adeguata e specifica motivazione, valorizzando elementi oggettivi (tracce di sangue sul volante e sul tappetino lato guida, lesioni sanguinanti sul Petrica e limitata compromissione dell'abitacolo anteriore) che giustificavano l'individuazione del conducente. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen.
Consente alla corte d'appello, in sede di riesame, di procedere a parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (esame di testi) per integrare la valutazione probatoria; la Corte ha legittimamente utilizzato tale facoltà per rinnovare l'esame di alcuni testi e fondare la diversa valutazione del fatto
art. 483 cod. pen.
Norma relativa alla falsa denuncia; nel caso è richiamata per ricordare una condanna irrevocabile del ricorrente per tale reato, che non è stata oggetto di appello
Norme del codice della strada
articoli del codice della strada indicati in rubrica nella sentenza di merito
La violazione delle norme sulla circolazione (es. fermarsi in curva senza segnalazione e senza dispositivi retroriflettenti) può integrare colpa grave nella causazione di un incidente mortale; la Corte d'appello ha ritenuto tali violazioni direttamente rilevanti ai fini della responsabilità
Principio giurisprudenziale sul sindacato della Cassazione
richiami a decisioni di legittimità (es. Sez. U n.24 del 24/11/1999 Spina; Sez. U n.12 del 31/05/2000 Jakani; Sez. 6 n.47204 del 07/10/2015 Musso)
La Corte di legittimità non procede a un nuovo esame degli elementi di fatto né sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito; sono inammissibili i motivi che chiedono una diversa valutazione della prova o che si limitano ad attaccare la persuasività della motivazione non manifestamente illogica
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione di fatto e la credibilità delle prove: i ricorsi che si basano su una diversa lettura del materiale probatorio sono, di norma, inammissibili.
- Se la corte d'appello ribalta un'assoluzione di primo grado deve fornire una motivazione specifica e, se utile, avvalersi degli strumenti di rinnovazione istruttoria (es. art. 603, comma 3-bis c.p.p.) per integrare la prova; tale motivazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni del primo giudice.
- Elementi oggettivi (tracce biologiche, lesioni compatibili, stato dei danni al veicolo) possono essere decisivi per l'individuazione del conducente anche in presenza di testimonianze incerte.
- Le doglianze sulla insufficiente precisione o persuasività della motivazione sono efficaci solo se dimostrano un vizio giuridico o una manifesta illogicità; la mera preferenza per una diversa valutazione probatoria non è sufficiente.
- Il ricorrente che propone ricorso in Cassazione deve focalizzarsi su questioni di diritto o su vizi formali/giuridici della motivazione rafforzata, perché gli attacchi alle valutazioni di merito incontrano la preclusione della legittimità.
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