Cassazione Penale, Sentenza n. 40070/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e per presunta errata determinazione della pena. Il ricorrente contestava che la Corte non avesse valorizzato la scarsa offensività del fatto e che la nuova individuazione della pena base (anni 2 di reclusione ed Euro 3000 di multa) risultasse, rispetto ai limiti edittali aggiornati, in concreto più gravosa rispetto a quella precedente (anni 2 e mesi 6 ed Euro 4000/6000), configurando una reformatio in peius.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto congrua e non censurabile la motivazione della Corte d'appello che ha escluso le attenuanti generiche in considerazione della gravità e quantità delle sostanze sequestrate (numerosi involucri e dosi di cocaina, hashish e marijuana) e dell'assenza di elementi attenuanti rilevanti. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole (dopo la riforma del 2014) e ha confermato che non si è verificata una reformatio in peius perché il risultato finale della pena è stato ridotto in termini assoluti e non è stato sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal primo giudice. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 5
Norma penale che perimetra il reato di detenzione di stupefacenti e i relativi limiti edittali; richiamata per individuare la fattispecie contestata e i limiti di pena applicabili.
Richiamato come riferimento al procedimento abbreviato con cui era intervenuta la sentenza di primo grado.
Disciplina le circostanze attenuanti 'generiche'; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento sia questione di fatto il cui apprezzamento motivato dal giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità salvo contraddittorietà.
Elenca gli elementi che il giudice deve valutare ai fini della determinazione della pena; la Corte ha richiesto che nel motivare l'esclusione delle attenuanti si dia conto degli elementi considerati preponderanti tra quelli indicati in questa norma.
d.l. 20 marzo 2014 n. 36, conv. in legge 16 maggio 2014 n. 79
Riforma del regime sanzionatorio sugli stupefacenti che ha unificato i limiti di pena per le diverse sostanze e che, essendo più favorevole, è stata applicata nel calcolo della pena.
art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: la Corte ha chiarito che il divieto riguarda il risultato finale del computo della pena sul piano sostanziale e non impedisce che il giudice d'appello, applicando una disciplina più favorevole, indichi una diversa posizione nella forbice edittale purché non determini un risultato peggiore.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 (Pettine/li)
Precedente che conferma il principio per cui la valutazione sulle attenuanti generiche è essenzialmente di fatto e non rivedibile in sede di legittimità se motivata.
Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013 (Billizzi)
Precisa che il divieto di reformatio in peius concerne il risultato finale della determinazione della pena.
Sez. 6, n. 51130 del 15/11/2019 (Barrui)
Conferma che l'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole da parte del giudice d'appello non viola il divieto di reformatio in peius se la pena finale è complessivamente ridotta e non è sovvertito il giudizio di disvalore del primo giudice.
Norma che disciplina le conseguenze economiche dei ricorsi dichiarati inammissibili o infondati; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sull'onere economico e sulle cause di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è essenzialmente un giudizio di fatto: se la motivazione è congrua e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Se nel frattempo è intervenuta una riforma che introduce un regime sanzionatorio più favorevole, il giudice di appello può applicare tale regime anche se ciò comporta una diversa collocazione nella forbice edittale rispetto alla sentenza di primo grado, purché il risultato finale non sia più grave (divieto di reformatio in peius concerne il risultato finale).
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è efficace fornire elementi concreti e specifici (elenco e valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p.) che dimostrino la scarsa offensività del fatto o circostanze personali idonee ad attenuare il trattamento sanzionatorio.
- Nelle impugnazioni è importante distinguere i profili di diritto (riconoscibilità di norme, vizi procedurali) da quelli di merito (valutazioni sulla gravità del fatto): i primi sono più facilmente sindacabili in Cassazione; i secondi richiedono motivazioni robuste nel giudizio di merito.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; valutare preventivamente la fondatezza dei motivi e l'esistenza di ragioni di esonero economico.
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