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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28011/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società venditrice per il pagamento del prezzo di quattro gommoni. La società destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo di non essere l'acquirente finale, ma una concessionaria/rivenditrice che aveva acquistato le imbarcazioni su ordinativo della clientela; ha inoltre dedotto l'esistenza di vizi e difformità dei beni, lamentando che la denuncia dei difetti doveva ritenersi tempestiva e che, in un rapporto di vendita a catena o concessione di vendita, il termine per la denuncia avrebbe dovuto decorrere dalla rilevazione dei vizi da parte del cliente finale. In cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 131 del codice del consumo e dell'art. 1495 c.c., sostenendo che tra produttore e rivenditore intercorrono spesso accordi complessi assimilabili alla concessione di vendita, con conseguente applicabilità della disciplina del regresso del venditore finale nei confronti del produttore o di altri intermediari della catena distributiva. Ha aggiunto che i vizi erano stati denunciati via email e che la denuncia non richiede formule sacramentali. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: la Corte d'appello aveva accertato in fatto che tra le parti vi era un semplice contratto di vendita e non una concessione di vendita; i vizi erano riconoscibili con ordinaria diligenza al momento della consegna, sicché il termine di otto giorni per la denuncia decorreva da quel momento; la consegna alla rivenditrice era idonea a far decorrere il termine, non potendo differirsi al momento in cui i vizi fossero stati rilevati dal cliente finale. Inoltre, la disciplina del regresso nel codice del consumo non era spendibile nel caso concreto, sia perché non era stata prospettata nei gradi di merito in modo idoneo, sia perché il ricorso era diretto soltanto a sottrarsi al pagamento del prezzo, senza specifiche deduzioni su un'azione di regresso o compensazione; infine, la censura sull'email era carente di specificità ai sensi dell'art. 366 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo e aveva ritenuto tardiva la denuncia dei vizi dei gommoni. La Corte ha ribadito che, in una comune vendita, l'acquirente deve verificare la merce alla consegna e denunciare i vizi entro otto giorni da tale momento se i difetti sono riconoscibili con l'ordinaria diligenza. Ha inoltre escluso che fosse dedotta in modo pertinente la disciplina della vendita a catena e del regresso ex codice del consumo, trattandosi di questione nuova e comunque incompatibile con la prospettazione difensiva svolta nei precedenti gradi. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    Il termine per la denuncia dei vizi decorre dalla consegna quando l'acquirente è stato posto in condizione di verificare la merce; se i vizi sono riconoscibili con l'ordinaria diligenza, l'acquirente deve attivarsi tempestivamente, altrimenti decade dalla garanzia.

  • art. 1494, comma 3, c.c.

    La ricorrente aveva invocato i vizi per sottrarsi al pagamento del prezzo, ma la Corte ha rilevato che ciò non bastava a superare la tardività della denuncia né a trasformare la difesa in una domanda/azione diversa.

  • art. 131 d.lgs. 206/2005

    La disciplina del regresso del venditore finale nella catena distributiva dei beni di consumo non era utile nel caso concreto, perché la questione non era stata correttamente prospettata nei gradi di merito e avrebbe richiesto nuovi accertamenti in fatto.

  • art. 1519 quinquies c.c.

    Norma richiamata come antecedente dell'attuale disciplina del regresso nel codice del consumo, ma ritenuta non decisiva nel caso in esame.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato reputato carente di specificità quanto alla doglianza sull'email di denuncia, poiché non riportava adeguatamente il contenuto della missiva e non consentiva il controllo della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato solo per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella vendita di beni mobili, il compratore deve denunciare i vizi entro il termine di legge decorrente dalla consegna, quando sia stato posto in condizione di esaminare la cosa; il termine non può essere differito alla successiva emersione dei difetti presso il cliente finale se il rapporto tra le parti è un autonomo contratto di vendita.
  • Se i difetti sono riconoscibili con l'ordinaria diligenza al momento della consegna, l'acquirente non può invocare una più ampia tolleranza temporale per la denuncia e non può sottrarsi al pagamento del prezzo facendo valere tardivamente la garanzia per vizi.
  • La disciplina del regresso del venditore nella catena distributiva dei beni di consumo non può essere introdotta in cassazione in modo generico per superare la decadenza dalla garanzia; occorre una specifica allegazione nei gradi di merito e un accertamento fattuale coerente con la qualificazione del rapporto.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una censura specifica e autosufficiente: se si deduce la tempestiva denuncia dei vizi a mezzo email, occorre riportare in modo adeguato il contenuto della comunicazione e il suo effettivo riferimento ai difetti lamentati.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaGaranzia dei beni di consumoImpugnazioni
RamiContrattiConsumatoriProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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