Cassazione Civile, Ordinanza n. 16946/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate maturato nell’anno 2016 da una società sportiva dilettantistica a r.l. L’amministrazione finanziaria riteneva che il credito non spettasse perché la società, nella dichiarazione, lo aveva compensato in modo ritenuto erroneo con maggiori imposte dovute a titolo di acconti IRES e IRAP. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR Calabria ha invece accolto l’impugnazione, ritenendo che il credito non fosse contestato nella sua esistenza e che l’errore commesso fosse un mero errore materiale emendabile anche in sede contenziosa. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 324 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello, perché diretto contro l’atto impositivo e non contro la sentenza di primo grado; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; 3) violazione degli artt. 18, 53 e 57 d.lgs. 546/1992 per asserita novità e inammissibilità delle deduzioni della contribuente in appello; 4) violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 per presunta carenza assoluta di motivazione sull’errore materiale; 5) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame della pretesa volontarietà della condotta della contribuente, desunta dal mancato annullamento del modello F24 e dalla mancata correzione delle dichiarazioni successive; 6) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova dell’errore da parte della contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati i primi, terzo, quarto e sesto motivi, e inammissibile il secondo e il quinto. In particolare, ha affermato che l’appello della contribuente era sufficientemente specifico, che non vi era omessa pronuncia su una questione processuale, che le deduzioni in appello non erano domande nuove ma mere argomentazioni difensive, che la motivazione della CTR sul carattere di errore materiale era esistente e superava il minimo costituzionale, che la censura sul fatto della volontarietà era inammissibile perché non riferita a un fatto storico decisivo, e che la questione dell’errore risultava accertata in fatto dal giudice di merito e non utilmente contrastata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Il requisito di specificità dei motivi di appello nel processo tributario è soddisfatto quando l’atto di gravame, letto nel suo complesso e in correlazione con la sentenza impugnata, contesta il fondamento logico-giuridico della decisione, anche implicitamente e senza un’analitica confutazione di ogni passaggio motivazionale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’intangibilità della statuizione non impugnata e il giudicato interno.
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste per questioni puramente processuali; esso riguarda domande o eccezioni di merito, mentre per i profili processuali opera l’eventuale violazione della specifica norma processuale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi; nel caso concreto la CTR ha motivato sul credito non contestato e sull’errore materiale emendabile, superando il minimo costituzionale.
art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità di deduzioni nuove in appello.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per dedurre il divieto di domande nuove in appello nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non è configurabile quando la censura investa una valutazione di volontarietà o mera argomentazione difensiva.
La censura sull’onere della prova è stata respinta perché l’errore materiale era già stato accertato in fatto dal giudice di merito e non risultava adeguatamente contestato.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione della CTR è stata ritenuta conforme al minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non applicato perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello è integrato quando l’appellante, anche senza un’espressa confutazione di ogni passaggio della sentenza, svolge argomentazioni incompatibili con il nucleo logico-giuridico della decisione impugnata, lette nel complesso dell’atto.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre per questioni esclusivamente processuali; per tali questioni la censura va veicolata, se del caso, come violazione della norma processuale specificamente applicabile.
- Le deduzioni difensive che chiariscono o spiegano il fatto costitutivo già allegato in primo grado non integrano domande nuove in appello, ove resti invariato il petitum e la causa petendi sostanziale.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando consente di comprendere la ratio decidendi; in materia tributaria è rispettato il minimo costituzionale se il giudice di merito esplicita le ragioni essenziali della decisione, anche sinteticamente.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per censurare valutazioni di volontarietà, attendibilità o mera insufficienza argomentativa.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia già accertato in fatto il presupposto contestato e la parte ricorrente si limiti a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
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