Cassazione Penale, Sentenza n. 30711/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il riesame avverso il provvedimento del G.I.P. del 7/02/2023 che disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 e dall'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente contestava: violazione degli artt. 192, 266 e 270 c.p.p. e dell'art. 74 d.P.R. 309/1990; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi; censura delle dichiarazioni del collaboratore Umberto D'Amico come non precise e non idonee a provare l'appartenenza all'associazione; illegittima utilizzazione delle intercettazioni per presunta violazione dell'art. 270 c.p.p. e per mancanza del requisito di indispensabilità e di connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b), c.p.p.; inferiore consistenza della piattaforma indiziaria per dimostrare una attività di narcotraffico stabile e organizzata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e non consentito. Ha ritenuto non censurabili gli apprezzamenti di fatto del Tribunale del Riesame, che aveva motivato la valutazione degli indizi richiamando sia le plurime intercettazioni sia le dichiarazioni del collaboratore D'Amico, ritenute meramente confermative e inserite in un quadro complessivo di grave indiziarietà circa il ruolo attivo del ricorrente nella gestione dello spaccio e nei controlli di contabilità. La Corte ha inoltre ritenuto utilizzabili le intercettazioni, avendo accertato la connessione oggettiva tra i reati originariamente autorizzati e le attuali contestazioni (narcotraffico finalizzato ad agevolare il medesimo clan). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza dispone inoltre gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., non essendo la decisione idonea a determinare la rimessione in libertà dell'indagato.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Raggruppa le contestazioni per traffico di sostanze stupefacenti; la Corte considera le contestazioni compatibili e connesse con le ipotesi aggravate dall'art. 416-bis.1 c.p., giustificando l'utilizzo delle intercettazioni per gli accertamenti sulla struttura del traffico.
art. 416-bis c.p. e art. 416-bis.1 c.p.
Attribuisce rilevanza al collegamento con il clan camorristico Mazzarella-D'Amico; la Corte riconosce che l'attività di narcotraffico era finalizzata ad agevolare lo stesso sodalizio, giustificando la qualificazione e l'aggravazione applicata.
Le censure difensive relative alla normativa probatoria e all'utilizzabilità delle intercettazioni (art. 270 c.p.p.) sono ritenute infondate: la Corte verifica l'esistenza della connessione e valuta che non vi sia violazione formale tali da inibire l'impiego delle captazioni.
Richiamata in relazione al presunto difetto di connessione tra reati originariamente iscritti e quelli successivamente ritenuti; la Corte ritiene invece sussistere la connessione oggettiva che legittima l'utilizzo delle intercettazioni.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione della inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiesto l'adempimento procedurale successivo alla decisione (notifiche e adempimenti sulla custodia cautelare), dato che la pronuncia non comporta la rimessione in libertà dell'indagato.
Massime di principio
- Le intercettazioni sono utilizzabili se esiste una connessione oggettiva tra i reati autorizzati e le successive contestazioni: per contestare l'utilizzabilità occorre dimostrare specifiche violazioni procedurali o l'assenza di connessione, non semplici affermazioni generiche.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche se non perfettamente individualizzanti, possono concorrere a formare un quadro probatorio sufficiente se corroborate da altri elementi (es. intercettazioni) e vanno valutate nel contesto complessivo, non isolatamente.
- I giudizi del riesame su valutazioni di fatto e sulla gravità indiziaria sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità quando siano motivati in modo coerente e razionale; i motivi di cassazione che impugnano apprezzamenti di fatto senza specifiche censure giuridiche sono spesso dichiarati inammissibili.
- Per contestare l'ammissibilità di un provvedimento cautelare basato su captazioni è necessario proporre censure puntuali e provare le viziature (tempi, autorizzazioni, inesistenza della indispensabilità), altrimenti il giudice tende a ritenere utilizzabili le prove se inserite in un quadro unitario di indizi.
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è importante che il ricorrente presenti censure specifiche e documentate prima di impugnare in Cassazione.
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