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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura sulla motivazione della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), con contestazione dell'affermazione di responsabilità per appropriazione indebita aggravata per presunta omissione nella restituzione di documentazione contabile, sostenendo che la documentazione era in realtà nella disponibilità del padre e commercialista Franco Falcone e che il ricorrente non aveva incarichi né possesso; lo stesso motivo lamentava inoltre la mancata considerazione dell'eccessività della pena e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (2) inosservanza o errata applicazione della legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), deducendo che avrebbe dovuto essere riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., o comunque la sua applicabilità dovuta ai parametri di pena e al contesto probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo: è inammissibile nella parte che sollecita una diversa valutazione del merito probatorio (contestazioni di persuasività/credibilità) e manifestamente infondato nella parte che riguardava le attenuanti e la misura della pena, perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato il diniego e la congruità della pena. Sul secondo motivo: inammissibile perché la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. non era stata invocata in appello e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione quando la norma era già in vigore al momento del giudizio di appello. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento; condanna al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa a favore della parte civile Stefano Cicchitti quantificate in euro 3.800,00 oltre accessori; dichiarata inammissibile, nella sede di legittimità, la richiesta di risarcimento danni di euro 27.000,00 avanzata dalla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita la sindacabilità in Cassazione ai vizi della motivazione quali la sua mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; non consente sindacato sulla valutazione ordinaria della prova o sulla persuasività degli elementi emersi in dibattimento.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Consente il ricorso per violazione di norme penali; nel caso la Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione relativa all'art. 131-bis perché la questione non era stata sollevata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che tale eccezione deve essere prospettata in appello se la norma è già in vigore al tempo dell'appello e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 609, comma 2 c.p.p.

    Richiama il divieto di dedurre in cassazione questioni non sollevate nei precedenti gradi quando la norma invocata era già vigente al tempo del giudizio di appello; giustifica l'inammissibilità dell'eccezione di particolare tenuità proposta solo in cassazione.

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata per irrogare le spese processuali al ricorrente.

  • d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28

    Riferimento normativo collegato all'entrata in vigore della disciplina che ha introdotto (tra l'altro) l'art. 131-bis; la Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite che limita la rilevabilità d'ufficio della causa di esclusione della punibilità a casi specifici connessi alla data della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono una diversa comparazione o valutazione di attendibilità delle prove sono inammissibili se non denunciano vizi di motivazione formali (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità).
  • Se si intende controdedurre sull'applicabilità di una causa di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.), tale questione deve essere sollevata già in appello quando la norma è vigente al tempo dell'appello; non può essere proposta per la prima volta in Cassazione nella maggior parte dei casi.
  • Le censure generiche (es. 'singolarità della vicenda') sono insufficienti in sede di appello e in Cassazione: per ottenere il riconoscimento di attenuanti o la riduzione della pena è necessario specificare e motivare in modo puntuale le circostanze rilevanti.
  • Le richieste di risarcimento danni della parte civile non possono essere decise in sede di legittimità se non prospettate e provate nei gradi processuali competenti; Cassazione può liquidare solo spese processuali e rifusione se il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni pecuniarie (es. somme alla cassa delle ammende) quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La difesa deve curare la tempestiva e specifica deduzione di tutte le cause che possono incidere sulla punibilità o sulla misura della pena già nei precedenti gradi processuali per non precluderne la trattazione in Cassazione.
  • Quando la motivazione di merito della corte territoriale appare coerente e fonda le sue conclusioni su elementi emersi nel dibattimento, la Suprema Corte tende a confermare la decisione ritenendo la critica una disputa di fatto non sindacabile in cassazione.

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