Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro per omissione nell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sostenendo che la pena principale effettivamente inflitta, al netto della riduzione per il rito abbreviato, supera i cinque anni. Il ricorrente/condannato PERRI Candido ha proposto ricorso per cassazione articolando numerosi motivi: (1) carenza di "motivazione rafforzata" ai sensi dell'art. 627 c.p.p.; (2) violazione del diritto al contraddittorio e dell'art. 6 CEDU per l'utilizzo delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia senza possibilità di adeguata contestazione; (3) insufficiente valutazione delle contraddizioni nelle dichiarazioni dei collaboratori e mancanza di riscontri esterni che provino l'affectio societatis e la stabile partecipazione all'associazione; (4) censura sulla interpretazione e sulla utilizzabilità delle intercettazioni; (5) errata qualificazione della fattispecie (esclusione dell'applicabilità del sesto comma dell'art. 74 DPR 309/90); (6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza; (7) vizio nella valutazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale limitatamente alla doglianza sull'omissione della pena accessoria: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata solo per l'omessa applicazione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ha disposto che la pena accessoria sia irrogata. Quanto ai ricorsi proposti da PERRI Candido, la Cassazione li ha respinti tutti: ha ritenuto legittima e congrua la motivazione della Corte territoriale, ha ritenuto corretta la valutazione della attendibilità e delle incoerenze ricostruite nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (anche se escussi in dibattimento), ha confermato l'utilizzabilità e l'interpretazione delle intercettazioni come elemento di riscontro, ha escluso l'applicabilità del sesto comma dell'art. 74 DPR 309/90 alla fattispecie e ha giudicato fondata la valutazione sulla recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti in regime di prevalenza. In sintesi: annullamento parziale (solo per l'omessa applicazione dell'interdizione perpetua) e rigetto degli altri motivi di PERRI.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990 (comma 4 e comma 6)
Comma 4: valutata e, ove necessario, esclusa come aggravante. Comma 6: la Corte ha escluso l'applicabilità della fattispecie "associazione minore" perché l'attività risultava caratterizzata da cessione e movimentazione di sostanze non riconducibili tutte a fatti di lieve entità.
art. 73 d.P.R. 309/1990 (commi 1,4,5)
Usato per la riqualificazione di singoli capi e per distinguere condotte di maggiore gravità rispetto all'ipotesi di lieve entità; la Corte ha ritenuto che molte condotte eccedessero il quadro dell'art. 73 comma 5.
art. 20 - art. 28 - art. 29 cod. pen.
Richiamati dal Procuratore Generale in relazione alla obbligatorietà di applicare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici quando la pena principale supera i cinque anni; la Cassazione ha ritenuto fondata la doglianza quantomeno sotto il profilo della necessità dell'applicazione della pena accessoria.
art. 627 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per lamentare carenza di "motivazione rafforzata" nella sentenza di appello rispetto alla pronuncia di proscioglimento riformata; la Corte ha ritenuto che non si sia verificata una violazione formale del principio perché l'appello aveva introdotto elementi nuovi e la nuova motivazione è stata valutata adeguata nel merito.
art. 6 CEDU
Invocato in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio rispetto all'utilizzo delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha ritenuto rispettati i profili di contraddittorio, considerato che i collaboratori sono stati escussi in dibattimento e la difesa ha potuto controinterrogarli e accedere agli atti.
art. 533 c.p.p. e art. 192 c.p.p.
Norme sul giudizio di valore sulla prova e sull'obbligo di motivazione: la Corte ha ritenuto che la valutazione delle prove (intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori) fosse logicamente motivata e aderente alle massime di esperienza.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato per la modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto) e rispettato nel procedimento.
Massime di principio
- L'obbligo di applicare pene accessorie previste dalla legge (es. interdizione perpetua dai pubblici uffici) sorge automaticamente quando la pena principale effettiva supera la soglia prevista (qui oltre i cinque anni); l'omissione è sanabile in Cassazione con annullamento limitato per tale omissione.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese ed escusse in dibattimento sono utilizzabili anche se rese oltre termini amministrativi: il contraddittorio in sede dibattimentale assicura la verifica e la contestazione, riducendo censure di inutilizzabilità.
- La valutazione delle intercettazioni e della loro portata probatoria è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di travisamento della prova o di illogicità manifesta nella motivazione.
- L'applicabilità dell'ipotesi attenuata di associazione (art. 74 comma 6 DPR 309/90) richiede che tutte le condotte del gruppo siano di lieve entità: la mera presenza di cessioni di modesta entità non è sufficiente se l'organizzazione ha capacità di procurarsi o movimentare quantitativi rilevanti.
- La "motivazione rafforzata" richiesta quando si riforma una assoluzione impone l'indicazione di elementi nuovi e specifici che giustifichino la riconsiderazione; la riemersione di prove o escussioni nuove può legittimare una motivazione diversa senza violare il principio.
- Le incongruenze tra dichiarazioni di collaboratori e tra modalità diverse descritte nelle intercettazioni non determinano automaticamente inattendibilità: la loro rilevanza va valutata globalmente nel contesto e confrontata con altri riscontri probatori.
- Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione che evidenzi la continuità della scelta criminale; condanne successive o persistenti comportamenti criminali rafforzano la possibilità di qualificare la recidiva.
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