Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della sentenza di condanna per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e tentativo di violenza privata (art. 56 in relazione all'art. 610 c.p.). Contestava la qualificazione del comportamento come tentativo di violenza privata sostenendo che l'obiettivo fosse solo liberarsi di presunte molestie e non coartare la volontà delle persone offese; contestava inoltre la sussistenza della truffa, affermando che la contraffazione del certificato sarebbe stata irrilevante e successiva alla manifestazione di volontà, che l'autovettura non funzionante configurerebbe un aliud pro alio noto alle parti e che le persone offese avrebbero mostrato negligenza e consapevolezza dei vizi, oltre a sostenere che la prova fosse insufficiente essendo basata su un unico testimone e senza documentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti fossero essenzialmente una rinnovata rilettura dei fatti e della loro valutazione, materie non sindacabili in sede di legittimità. Il giudizio del merito è stato ritenuto logico e privo di errori di applicazione delle regole di logica o di omissioni decisive. In particolare la Corte ha considerato non plausibile la distinzione tra la finalità di liberarsi da molestie e l'intento di sottrarsi alle conseguenze della truffa, valorizzando le condotte successive (promessa di riparazioni e contraffazione) come elementi integrativi del raggiro. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, a una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio, da liquidare dalla Corte d'appello di Cagliari.
Norme richiamate
Codice penale - art. 640 (truffa)
La Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato, inclusa la contraffazione del certificato e la condotta successiva diretta a nascondere i vizi dell'autovettura, integrasse il reato di truffa; le promesse di riparazione sono state valutate come parte del raggiro.
Codice penale - art. 56 (tentativo)
Applicata per qualificare come tentativo la condotta diretta a impedire alle vittime di tutelarsi; la Corte ha ritenuto che l'intento di liberarsi dalle molestie non escludeva la sussistenza del tentativo di illecita costrizione.
Codice penale - art. 610 (violenza privata)
I mezzi intimidatori e le minacce sono stati valutati come riconducibili al tentativo di violenza privata finalizzato a ottenere impunità rispetto alla presunta truffa.
D.P.R. 115/2002 - artt. 82 e 83 (liquidazione spese per gratuito patrocinio)
artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002
Norme procedurali sulla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa per le parti ammesse al gratuito patrocinio; la sentenza dispone che la Corte d'appello liquidi tali somme con separato decreto ai sensi di queste disposizioni.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione di fatto: i motivi che consistono in una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili se mirano a rimettere in discussione la valutazione del merito.
- La finalità soggettiva invocata dall'imputato (per esempio liberarsi da molestie) non esclude automaticamente la sussistenza di reati come tentativo di violenza privata quando le condotte siano funzionali a impedire l'azione delle vittime e a ottenere impunità.
- Comportamenti successivi alla stipula di un contratto, come la promessa ingannevole di riparazioni o la contraffazione di documenti, possono integrare o rafforzare la prova della truffa anche se avvenuti dopo la manifestazione di volontà di acquistare.
- La prova fondata in prevalenza su deposizioni testimoniali non è per sé insufficiente se il giudice del merito ne trae una valutazione logica, coerente e supportata dall'insieme degli elementi in atti.
- La negligenza o imprudenza della vittima non esclude automaticamente la responsabilità penale dell'agente quando manchi il nesso causale tra la condotta e l'errore indotto o quando la condotta stessa sia idonea a ingenerare l'errore.
- Quando la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda, oltre alla rifusione delle spese per le parti ammesse al gratuito patrocinio secondo le norme procedurali vigenti.
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