Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di truffa e falsità materiale ma ha confermato la condanna per ricettazione di assegni. Il ricorso per cassazione è fondato su due motivi: (1) violazione delle norme sulle notificazioni (art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p.): si lamenta la mancata notificazione dell'avviso d'udienza dell'8/6/2021 al difensore nominato successivamente (avv. Alfredo Santacroce) e la mancata notificazione all'imputato al domicilio dichiarato; (2) insufficiente motivazione e mancanza di valutazione degli elementi di prova a carico (art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), con la censura che non sarebbe chiaro il percorso motivazionale che ha portato alla conferma della responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione: l'avviso d'udienza deve essere notificato al difensore che rivestiva la qualità al momento della fissazione dell'udienza (avv. Bruno Moscatiello), per cui la successiva nomina dell'avv. Santacroce non incidiva; inoltre, ai sensi della disciplina emergenziale da Covid-19 (art. 83, comma 14, DL 18/2020), la notificazione via PEC al difensore di fiducia è valida anche per le notificazioni differite fuori udienza, e dunque la notificazione del 25/05/2020 all'indirizzo PEC dell'avv. Moscatiello è corretta. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, evidenziando la genericità dell'appello in punto di prova e confermando che gli elementi probatori (negoziazione di assegni di provenienza illecita e uso di false identità) erano sufficienti a fondare la responsabilità per ricettazione. Infine la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.
Definisce i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) inosservanza di norme processuali, lett. e) mancanza o insufficienza della motivazione; la Corte applica tali parametri per valutare la rilevanza dei motivi dedotti.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Disciplina la notificazione degli atti processuali; la Corte richiama il principio che l'avviso di fissazione dell'udienza va notificato al difensore che rivestiva tale qualità al momento della fissazione.
Norme sulle notificazioni alle parti e ai difensori; applicata per verificare la regolarità della notificazione dell'avviso d'udienza.
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Regola i motivi di appello relativi alla insufficiente o erronea valutazione della prova; la Corte osserva che motivi di appello generici non vincolano la decisione e non ostano alla conferma della condanna se le circostanze risultano probanti.
"disciplina emergenziale pandemica da Covid-19"
Consente, in via derogatoria, l'uso della posta elettronica certificata per le notificazioni nel periodo emergenziale; la Corte ha ritenuto valida la notificazione via PEC al difensore di fiducia.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere inviato al difensore che aveva la qualità di difensore di fiducia al momento della fissazione: la successiva nomina di un altro difensore non rende invalida la notificazione già eseguita.
- In periodo emergenziale (normativa Covid-19) le notificazioni via PEC al difensore sono valide per le notificazioni differite fuori udienza; occorre verificare sempre la temporaneità e la normativa applicabile al periodo specifico.
- Le eccezioni processuali relative alle notificazioni devono essere concrete, tempestive e fondate su dati di fatto che dimostrino l'effettiva mancanza di notifica; eccezioni generiche o tardive hanno scarse possibilità di successo.
- Nei giudizi di impugnazione, una censura generica sull'insufficienza della prova difficilmente è idonea a scalfire una decisione motivata: è necessario indicare in modo specifico le contraddizioni, l'illegittimità delle prove o i vizi istruttori per rendere il motivo rilevante in sede di legittimità.
- L'utilizzo di false identità e la negoziazione di strumenti di provenienza illecita sono elementi che, se adeguatamente comprovati, possono fondare il convincimento della rilevanza soggettiva (conoscenza dell'illecito) ai fini della ricettazione.
- Il ricorso per cassazione privo di prospettazione giuridica solida o fondato su doglianze manifestamente infondate può comportare la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, al pagamento di una somma a titolo di ammenda.
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