Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 23/11/2020 e l'ordinanza correttiva del 22/01/2021 sostenendo: 1) l'inattendibilita' del riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagine e la compromissione del successivo riconoscimento in dibattimento per bias cognitivo; 2) carenza assoluta di prove e omessa/difettosa valutazione di elementi a discarico (materiale edile neutro, documenti in auto non decisivi, testimonianze da valutare diversamente, elemento dirimente mancante circa chi conoscesse la coppia Ingrao-Molinas, rilievi sull'indirizzo IP non univoci); 3) illegittima correzione materiale del nome "Sara" in "Cristina" nei capi d'imputazione, con violazione del principio di corrispondenza e pregiudizio dei diritti di difesa; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante la partecipazione al processo e lo stato di incensuratezza; 5) eccessiva onerosita' del risarcimento provvisionale riconosciuto alla parte offesa. Con separato ricorso la ricorrente contestava specificamente l'ordinanza di correzione materiale ritenendola illegittima e priva di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: il primo censurava la valutazione del riconoscimento fotografico ma la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito; numerosi rilievi sulla valutazione complessiva della prova sono inammissibili in Cassazione quando costituiscono mero invito a riconsiderare la persuasivita' del giudice di merito; la discrepanza nominativa (Sara vs Cristina Molinas) e' stata qualificata correttamente come errore materiale correggibile, non idoneo a ledere i diritti di difesa; il motivo sulle attenuanti e' inammissibile per difetto di specificita e comunque infondato per la valutazione di condotta scorretta; il motivo sul provvisionale e' inammissibile perché tale statuizione e' non impugnabile per cassazione. Percio' i ricorsi sono dichiarati inammissibili; la ricorrente e' condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', al versamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. L'inammissibilita' preclude inoltre la possibilita' di rilevare la prescrizione maturata successivamente.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilita' e deducibilita' dei motivi in ricorso per cassazione: la Corte ricorda che sono impugnabili vizi della motivazione solo se mancanza, manifesta illogicita' o contraddittorieta' su punti essenziali; censure che chiedono diversa valutazione della prova sono inammissibili
Il riconoscimento formale di persone e' uno strumento probatorio ma non esclusivo; la Corte evidenzia che il valore probatorio dipende dal contenuto della dichiarazione e dal libero apprezzamento del giudice, non dalla mera osservanza formale della procedura
Principio del libero convincimento del giudice: la valutazione della prova testimoniale spetta al giudice di merito e non e' sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicita' o contraddittorieta'
Consente la correzione di errori materiali: la discrepanza tra i nomi "Sara" e "Cristina" e' stata ritenuta errore materiale correggibile senza pregiudicare i diritti di difesa
Riferimento alla corrispondenza tra imputazione e sentenza: la Corte valuta che, nel caso concreto, l'errore di nominativo non ha alterato la corrispondenza sostanziale dei fatti contestati
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche: la semplice incensuratezza non e' sufficiente di per se' a ottenere le attenuanti generiche; va provata e specificata la condotta processuale meritevole
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Principio di specificita' del motivo di appello: la mancata specificazione rende il motivo inammissibile e tale inammissibilita' puo' essere rilevata anche in Cassazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente anche per responsabilita' nella determinazione dell'inammissibilita' con ammenda
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico, anche se raccolto in indagini e in forma non 'formale', puo' avere rilievo probatorio se la dichiarazione dei testimoni e' valutata credibile dal giudice di merito; la sua contestazione in Cassazione richiede di dimostrare una manifesta contraddittorieta' della motivazione del giudice di merito
- Le doglianze che chiedono una diversa valutazione globale delle prove (riequilibrio della persuasivita') sono inammissibili in Cassazione e devono essere sollevate nei gradi di merito
- Errore materiale nel capo di imputazione (es. discrasia di un nome) puo' essere corretto se non ha inciso sulla conoscibilita' dell'imputazione e sui diritti di difesa; la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. e' applicabile quando la sostanza del fatto e' stata comunque chiara
- Richieste generiche di attenuanti basate solo sull'incensuratezza e sulla 'partecipazione al processo' senza indicare comportamenti specifici rilevanti sono generalmente insufficienti; l'appello deve essere specifico per non essere dichiarato inammissibile
- Le statuizioni provvisionali di risarcimento rese in sede penale hanno natura discrezionale e non sono impugnabili con il ricorso per cassazione
- La presentazione di ricorsi privi di specificita' o diretti principalmente a rimettere in discussione valutazioni di fatto puo' esporre il ricorrente a condanne per spese e, in presenza di colpa, ad ammenda
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30585/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →