Cassazione Civile, Ordinanza n. 04304/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente del settore ferroviario assunto anche con un periodo di apprendistato. La sentenza di merito aveva dichiarato la nullità di alcune clausole del CCNL Attività ferroviarie e di un accordo sindacale nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità, riconoscendo al lavoratore l'integrale anzianità di servizio maturata in quel periodo e condannando la società al pagamento delle differenze retributive conseguenti. La Corte d'appello aveva inoltre respinto l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati durante il rapporto e aveva compensato le spese per l'obiettiva controvertibilità delle questioni. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: con i primi quattro ha censurato il merito della decisione, ma successivamente ha rinunciato a tali motivi; con il quinto ha denunciato violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in combinato con l'art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300 del 1970 come modificato dalla l. n. 92 del 2012, sostenendo che il lavoratore, dopo la riforma del 2012, non fosse più assistito dalla tutela reale piena e quindi la prescrizione dei crediti dovesse decorrere anche in costanza di rapporto. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la Corte territoriale non avrebbe potuto ravvisare gravi ragioni di compensazione nella mera controvertibilità delle questioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse i primi quattro motivi del ricorso principale, in ragione della rinuncia parziale agli atti limitatamente a tali censure, escludendo che si trattasse di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. Sul quinto motivo ha invece rigettato il ricorso della società, aderendo all'orientamento secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come rimodulato dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, non è assistito da un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto: per i diritti non ancora prescritti al 18 luglio 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. È stato rigettato anche il ricorso incidentale del lavoratore: la Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello, perché sorretta da una motivazione sufficiente e concreta sulle gravi ed eccezionali ragioni, in un quadro di obiettiva incertezza giurisprudenziale. In conclusione, entrambi i ricorsi sono stati rigettati; la società è stata condannata a rifondere al lavoratore le spese di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le impugnazioni.
Norme richiamate
rinuncia parziale agli atti
la rinuncia a uno o più motivi di ricorso rende superflua la decisione su quelle censure ed è soggetta a un regime diverso dalla rinuncia al ricorso, non richiedendo la sottoscrizione della parte o uno specifico mandato al difensore per i motivi rinunciati.
dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.
non è la disciplina applicabile alla rinuncia parziale ai soli motivi di ricorso; in tal caso non si ha estinzione del giudizio ma inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
sopravvenuto difetto di interesse
la rinuncia ai motivi determina il venir meno dell'interesse a coltivarli, con conseguente inammissibilità delle relative censure.
la prescrizione dei crediti retributivi periodici decorre, per i diritti non già prescritti al momento della riforma del 2012, dalla cessazione del rapporto di lavoro se manca un regime di stabilità del rapporto idoneo a far decorrere la prescrizione in corso di rapporto.
la prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro privo di stabilità, ciò avviene dalla cessazione del rapporto.
art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300 del 1970
la riforma del 2012 non attribuisce al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel suo complesso, un regime di stabilità sufficiente a far decorrere la prescrizione durante il rapporto.
la rimodulazione delle tutele nel licenziamento esclude, per il periodo considerato, una stabilità generale del rapporto tale da sospendere la prescrizione in corso di rapporto.
la regola della soccombenza giustifica la condanna alle spese della parte totalmente o prevalentemente soccombente.
gravi ed eccezionali ragioni
la compensazione delle spese è ammessa in presenza di obiettiva incertezza sul diritto controverso o di analoghe ragioni gravi ed eccezionali, purché la motivazione sia concreta e non apparente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di chi ha proposto il ricorso.
le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite dopo la loro entrata in vigore; nel caso deciso, trovando applicazione per la fase camerale svolta dopo il 23 ottobre 2022.
Massime di principio
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso per cassazione non produce estinzione del giudizio, ma determina l'inammissibilità sopravvenuta di quelle censure per difetto di interesse.
- In assenza di un regime di stabilità del rapporto di lavoro idoneo a proteggere il lavoratore dal licenziamento, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto ma dalla cessazione dello stesso, salvo che il diritto fosse già prescritto prima della riforma del 2012.
- La riforma dell'art. 18 Statuto dei lavoratori non basta, di per sé, a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto quando non assicuri una tutela sufficientemente stabile contro il recesso.
- La compensazione delle spese di lite, fuori dai casi di soccombenza reciproca, richiede gravi ed eccezionali ragioni effettivamente indicate in motivazione; l'obiettiva incertezza giurisprudenziale sul tema può integrare tale presupposto.
- In cassazione il sindacato sulla compensazione delle spese non può tradursi in una nuova valutazione di merito della 'gravità' o 'eccezionalità' delle ragioni addotte, salvo motivazione apparente o palese incoerenza con gli atti e con la giurisprudenza consolidata.
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