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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04295/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un lavoratore per ottenere la ripetizione di somme ritenute illegittimamente trattenute sulle buste paga in relazione a un distacco presso un centro aziendale. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto del lavoratore alla restituzione. La società aveva proposto appello, ma nelle more del giudizio le parti avevano sottoscritto un accordo conciliativo nell'ambito di un ampio piano di esodo incentivato. La Corte d'appello, valorizzando il contenuto complessivo dell'accordo e la conoscenza, da parte delle parti, della sentenza di primo grado favorevole al lavoratore, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la transazione avesse definito anche la lite pendente. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione degli artt. 2113 c.c., 1362 e ss. c.c. e 112 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il verbale conciliativo, letto sistematicamente, non conteneva alcuna rinuncia della società alla ripetizione delle somme oggetto di appello; che le rinunce espresse erano solo del lavoratore rispetto a ulteriori rivendicazioni retributive; che il punto 9 dell'accordo era formula generica e non poteva valere come rinuncia specifica alla lite; e che la Corte territoriale avrebbe trascurato il contesto dell'esodo incentivato e il fatto che non vi fosse necessità di impugnare il verbale di conciliazione, essendo la controversia già pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice di merito aveva interpretato l'accordo conciliativo in modo congruo e plausibile, considerando non solo il dato letterale ma anche l'intero regolamento negoziale, il contesto fattuale e il comportamento processuale delle parti. In particolare, ha ritenuto legittimo desumere dal complesso delle clausole e dalla consapevolezza della pronuncia di primo grado che le parti avessero voluto definire integralmente anche la controversia oggetto di appello. La Corte ha quindi ribadito che, in sede di legittimità, non è consentito sostituire alla interpretazione del giudice di merito una diversa lettura del contratto se quella accolta sia una delle interpretazioni possibili e non manifestamente illogica. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2113 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di rinunce e transazioni del lavoratore, ma non ritenuto violato alla luce della lettura complessiva dell'accordo conciliativo.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    i canoni di interpretazione del contratto devono essere applicati considerando il testo negoziale nel suo complesso, il contesto e la condotta delle parti; il giudice di merito dispone di un apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o motivazione illogica.

  • art. 1363 c.c.

    il senso letterale delle clausole va letto nel contesto dell'intero regolamento negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    l'interpretazione deve essere coerente con buona fede e non può valorizzare letture incompatibili con gli interessi concretamente perseguiti dalle parti.

  • art. 1369 c.c.

    l'accordo va ricostruito in coerenza con la sua ragione pratica e la causa concreta.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato extrapetizione o omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    sono i parametri di legittimità invocati per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inidonea a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 4 della legge n. 92 del 2012

    richiamato come base del programma di esodo incentivato nel cui contesto fu stipulato l'accordo conciliativo.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di un accordo transattivo o conciliativo, il dato letterale delle clausole non è decisivo se, letto nel contesto dell'intero regolamento negoziale e delle circostanze concrete, conduce a una diversa ricostruzione della comune intenzione delle parti.
  • La comune intenzione dei contraenti va accertata mediante un percorso ermeneutico unitario che consideri, oltre al testo, la coerenza sistematica delle clausole, la causa concreta dell'operazione e il comportamento tenuto dalle parti anche successivamente alla stipulazione.
  • In sede di legittimità non è consentito contrapporre una lettura alternativa e più favorevole del contratto a quella accolta dal giudice di merito quando quest'ultima sia plausibile e non manifestamente illogica.
  • Per dedurre la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contestare genericamente la ricostruzione del fatto o proporre una diversa lettura delle clausole.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale, se il giudice di merito ha già esaminato gli elementi rilevanti e tratto una conclusione argomentata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileContrattiLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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