Cassazione Civile, Ordinanza n. 04296/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio del dirigente a un nuovo incarico interno, formalizzato con comunicazione organizzativa del 2012, che la Corte d'appello ha ritenuto sostanzialmente incidente sulla sua posizione apicale, pur escludendo un demansionamento in senso tecnico. Il dirigente, entro 60 giorni dal mutamento, si è dimesso invocando l'art. 16 del c.c.n.l. Dirigenti Industria e chiedendo l'indennità pari all'indennità sostitutiva del preavviso. La Corte territoriale gli ha riconosciuto la somma, valorizzando la diversità sostanziale delle nuove mansioni rispetto alle precedenti e ritenendo non necessario che il mutamento fosse illegittimo o peggiorativo in senso stretto. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 16 c.c.n.l., sostenendo che la clausola richiederebbe non un mero cambiamento di mansioni ma un mutamento deteriore della posizione del dirigente nell'organigramma aziendale; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 132 c.p.c., 346 c.p.c. e 2697 c.c., contestando la motivazione sulla quantificazione dell'indennità e assumendo che spettasse al lavoratore provare la consistenza economica della propria retribuzione, oltre a sostenere che l'importo fosse stato tempestivamente contestato in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'interpretazione dell'art. 16 c.c.n.l. Dirigenti Industria secondo cui il diritto all'indennità sorge quando vi sia un mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente, a prescindere dalla qualificazione del mutamento come peggiorativo o illegittimo. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui il nuovo incarico del dirigente aveva comportato una modifica sostanziale del suo ruolo. Quanto al secondo motivo, ha escluso il vizio motivazionale e ha ritenuto preclusa la contestazione sull'ammontare per mancata riproposizione in appello, oltre a precisare che non vi era alcun errore sull'onere della prova, rimasto a carico del dirigente che invocava il beneficio contrattuale. La società è stata condannata alle spese di lite e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 16 c.c.n.l. Dirigenti Industria
"il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad un trattamento pari all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento"
La clausola integra un'autonoma ipotesi di recesso del dirigente; il beneficio economico spetta quando si verifichi oggettivamente un mutamento sostanziale della posizione lavorativa, senza che occorra un demansionamento illegittimo o un peggioramento in senso stretto delle mansioni.
art. 2103 c.c.
È richiamato come parametro distinto rispetto alla clausola collettiva: la tutela dell'art. 16 c.c.n.l. non coincide con il divieto di demansionamento e non si esaurisce nella sola mobilità verticale.
art. 2119 c.c.
La fattispecie contrattuale è distinta dalla giusta causa di recesso; il mutamento sostanziale della posizione del dirigente non deve necessariamente integrare una giusta causa.
art. 346 c.p.c.
Le questioni ed eccezioni assorbite o superate in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello; in difetto opera la presunzione di rinuncia.
art. 132 c.p.c.
La censura di motivazione è respinta perché la sentenza impugnata espone una motivazione idonea a superare la soglia minima costituzionale.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove o la loro sufficienza.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La clausola collettiva che riconosce al dirigente un'indennità in caso di mutamento sostanziale della propria attività va interpretata come tutela autonoma rispetto al demansionamento e alla giusta causa: è sufficiente il mutamento oggettivo della posizione nell'organizzazione aziendale, anche se le nuove mansioni restano formalmente dirigenziali e non sono illegittime.
- Per verificare il mutamento sostanziale della posizione dirigenziale occorre una valutazione complessiva di indici quali autonomia, poteri decisionali, discrezionalità, prossimità ai vertici aziendali, numero di risorse e ampiezza dell'area decisionale.
- La disciplina collettiva del dirigente può attribuire rilievo anche a mutamenti orizzontali del ruolo, non limitandosi alle sole ipotesi di dequalificazione vietata dall'art. 2103 c.c.
- In sede di legittimità la censura sull'onere della prova è ammissibile solo se il giudice ha invertito il riparto probatorio; non è invece sufficiente contestare la valutazione del materiale istruttorio.
- Le questioni e le eccezioni che restano assorbite o superate in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello, altrimenti si considerano rinunciate.
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