Cassazione Civile, Ordinanza n. 04305/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di due dipendenti assunti nel settore ferroviario e dalla disciplina collettiva che escludeva, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, il computo integrale del periodo di apprendistato. La corte d’appello aveva dichiarato nulla, in parte qua, la previsione del CCNL Attività ferroviarie e del correlato accordo sindacale, riconoscendo ai lavoratori l’integrale anzianità di servizio maturata durante l’apprendistato e condannando la società al pagamento delle differenze retributive corrispondenti, rigettando anche l’eccezione di prescrizione dei crediti maturati in costanza di rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha poi effettuato rinuncia parziale agli atti, limitatamente alle censure di merito; con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300/1970, sostenendo che, dopo la riforma del 2012, il lavoratore non godrebbe più della c.d. tutela forte e che quindi la prescrizione dei crediti retributivi non dovrebbe ritenersi sospesa durante il rapporto, dovendo decorrere già in corso di rapporto.
La decisione
Quanto ai primi due motivi, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, precisando che la rinuncia a singoli motivi non equivale a rinuncia al ricorso e non determina estinzione ex art. 391 c.p.c. Per il terzo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione, aderendo al principio già affermato secondo cui, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato come rimodulato dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, mancando una stabilità idonea a garantire adeguatamente il lavoratore, la prescrizione dei diritti non già prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della società alla rifusione delle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
rinuncia parziale agli atti
La rinuncia a singoli motivi di ricorso non è trattata come rinuncia al ricorso ai sensi della disciplina dell’estinzione, perché non comporta disposizione del diritto controverso e resta rimessa alla scelta tecnica del difensore sul mezzo di impugnazione.
art. 391 c.p.c.
Non si applica l’estinzione del giudizio per la rinuncia ai soli motivi di ricorso; rispetto a tali motivi opera invece l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 100 c.p.c.
La rinuncia ai motivi elimina l’interesse a una decisione sulla loro fondatezza, determinando l’inammissibilità sopravvenuta delle relative censure.
art. 2948, n. 4, c.c.
Per i crediti retributivi non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, in assenza di un regime di stabilità del rapporto idoneo a far decorrere il termine in costanza di rapporto.
art. 2935 c.c.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere; nel lavoro subordinato a tempo indeterminato rimodulato dalle riforme del 2012 e 2015 ciò avviene, per i crediti rilevanti, dalla cessazione del rapporto.
art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970
La riforma del 2012 non è ritenuta idonea a ripristinare una stabilità del rapporto tale da far decorrere la prescrizione dei crediti retributivi durante il rapporto di lavoro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertati i presupposti processuali, viene posto a carico della parte soccombente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.m. 13 agosto 2022 n. 147
Le nuove tariffe professionali si applicano alle prestazioni esaurite successivamente alla sua entrata in vigore; la Corte ne utilizza i parametri per liquidare le spese.
Massime di principio
- La rinuncia a uno o più motivi di ricorso per cassazione non determina necessariamente l’estinzione del giudizio, ma può rendere tali motivi inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come ridisegnato dalle riforme del 2012 e del 2015, la mancanza di un regime di stabilità piena comporta che la prescrizione dei crediti retributivi non ancora prescritti decorra dalla cessazione del rapporto, non durante il suo svolgimento.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro rileva la possibilità concreta e giuridica di far valere il diritto; se il sistema di tutela non assicura una stabilità adeguata del posto di lavoro, il termine non decorre in costanza di rapporto.
- Il mutamento giurisprudenziale in materia di prescrizione nel lavoro subordinato viene giustificato richiamando l’esigenza di uniformità, prevedibilità e stabilità dell’interpretazione nomofilattica.
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