Cassazione Civile, Ordinanza n. 04306/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società e dell'accettazione della controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha precisato che non vi è pronuncia sulle spese, in applicazione dell'art. 391 c.p.c., comma 4.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, da parte dei giudici di merito, del diritto di alcuni lavoratori a vedersi computare integralmente il periodo svolto con contratto di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. La Corte d'appello di Milano aveva confermato la nullità delle clausole collettive che escludevano tale computo, dichiarando il diritto dei lavoratori all'integrale anzianità di servizio maturata durante l'apprendistato e condannando la società al pagamento delle differenze retributive conseguenti. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel testo della decisione non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi; è invece riportato che, con memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente ha rinunciato al ricorso e i controricorrenti hanno accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 378 c.p.c.
è richiamato come base processuale del deposito della memoria con rinuncia al giudizio
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo
art. 391 c.p.c.
l'estinzione per rinuncia non comporta pronuncia sulle spese, secondo il comma 4
L. n. 25 del 1955, art. 19
nei passaggi sulla decisione di merito della Corte d'appello viene qualificata come norma imperativa che impone il computo dell'apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3
in attesa della nuova disciplina dell'apprendistato continuava ad applicarsi la normativa previgente
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49
la delega alla contrattazione collettiva non incide sul riconoscimento dell'anzianità di servizio
D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6
viene indicato come momento successivo di venir meno della disciplina previgente
D.L. n. 726 del 1984, art. 3
la locuzione usata dalla disciplina speciale è letta come equivalente, negli effetti, al riferimento al periodo di apprendistato utile ai fini dell'anzianità
art. 391 c.p.c., comma 4
esclude la pronuncia sulle spese in caso di estinzione del giudizio per rinuncia
direttiva 2000/78
richiamata dalla Corte d'appello come coerente con l'interpretazione adottata
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta dalla parte ricorrente e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non decide sulle censure proposte e non provvede sulle spese quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 391 c.p.c., comma 4.
- Nel sistema previgente in materia di apprendistato, il periodo svolto come apprendista può essere considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, con conseguente illegittimità di clausole collettive che ne escludano il computo integrale, quando tale disciplina sia qualificata come imperativa.
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