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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04298/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola ritualmente proposta e accettata dalle controparti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese in applicazione dell'art. 391 c.p.c., comma 4.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori, assunti dalla società ricorrente con contratto di apprendistato e successivamente in rapporto ordinario, volta a ottenere il riconoscimento dell'intero periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio e, quindi, degli aumenti periodici di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva. La Corte d'appello aveva confermato la nullità delle clausole del CCNL Attività ferroviarie e dell'Accordo sindacale che escludevano tale computo, affermando che la normativa previgente imponeva di considerare utile il periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, notificata ai controricorrenti, i quali hanno accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 378 c.p.c.

    memoria ex art. 378 c.p.c.

    richiamato come sede della memoria con cui la ricorrente ha depositato la rinuncia al giudizio.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    l'estinzione del giudizio comporta che non si provvede sulle spese; la rinuncia deve essere ritualmente sottoscritta e accettata dalle controparti.

  • art. 391 c.p.c., comma 4

    esclude la pronuncia sulle spese in caso di estinzione per rinuncia.

  • L. n. 25 del 1955, art. 19

    richiamato dalla Corte d'appello come norma che attribuisce rilevanza all'intero periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio, qualificata come imperativa.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3

    la normativa previgente continua ad applicarsi in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato.

  • D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49

    la delega alle parti sociali non incide sul riconoscimento dell'anzianità di servizio.

  • D.Lgs. n. 167 del 2011, art. 7, comma 6

    è indicato come disposizione sopravvenuta che ha inciso sul quadro normativo successivamente alla stipulazione dei contratti.

  • D.L. n. 726 del 1984, art. 3

    la locuzione "è computato" viene interpretata come sostanzialmente equivalente a "è considerato utile", entrambe espressive della rilevanza dell'apprendistato ai fini dell'anzianità.

  • Direttiva 2000/78

    la soluzione adottata dalla Corte d'appello è stata ritenuta coerente con la normativa europea richiamata.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la rinuncia è ritualmente sottoscritta e accettata dalle controparti, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non deve essere pronunciata condanna o regolazione delle spese se ricorrono le condizioni previste dall'art. 391 c.p.c.
  • Nel contesto dell'apprendistato, le clausole collettive che escludono il computo del periodo di apprendistato ai fini dell'anzianità di servizio sono suscettibili di nullità quando contrastano con una norma imperativa che attribuisce rilievo a tale periodo.
  • Le espressioni normative che qualificano il periodo di apprendistato come "utile" o "computato" ai fini dell'anzianità devono essere lette come equivalenti nel senso di imporre il riconoscimento integrale di quel periodo nel successivo rapporto di lavoro ordinario.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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