Cassazione Civile, Ordinanza n. 04307/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di due dipendenti assunti da una società ferroviaria. I lavoratori avevano chiesto il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata anche durante il periodo di apprendistato, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, sostenendo la nullità delle clausole collettive che escludevano tale computo. La Corte d’appello aveva confermato la nullità degli artt. 18, comma 11, del CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell’accordo sindacale 1.3.2006, riconoscendo ai lavoratori i relativi importi retributivi e respingendo l’eccezione di prescrizione. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: ha poi rinunciato ai primi quattro, relativi al merito, insistendo solo sul quinto, con cui denunciava violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970 come modificato dalla L. n. 92/2012, sostenendo che, dopo la riforma, il rapporto non sarebbe più assistito da una tutela forte e che quindi la prescrizione dei crediti retributivi dovesse ritenersi sospesa durante il rapporto di lavoro.
La decisione
Per i primi quattro motivi la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la rinuncia a singoli motivi di ricorso non determina estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., ma rende superfluo l’esame delle censure. Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio secondo cui, dopo la L. n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è più assistito da un regime di stabilità idoneo a impedire il decorso della prescrizione dei diritti retributivi durante il rapporto; pertanto, per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della società alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia a singoli motivi comporta sopravvenuto difetto di interesse all’esame delle censure rinunciate.
La rinuncia ai motivi di ricorso ha un regime diverso dalla rinuncia al ricorso e non richiede, secondo la Corte, le medesime formalità della rinuncia all’intero ricorso.
Non si dichiara l’estinzione del giudizio per la semplice rinuncia a singoli motivi di ricorso.
Per i crediti retributivi periodici il termine di prescrizione è quello quinquennale, che decorre secondo il combinato disposto con l’art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di specie dalla cessazione del rapporto per i diritti non prescritti alla data della riforma del 2012.
art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300 del 1970
La Corte richiama la disciplina della tutela reale/forte nel confronto con la riforma del 2012, ma ribadisce che, nel nuovo assetto, non sussiste un regime di stabilità idoneo a sospendere la prescrizione.
La riforma del mercato del lavoro è il parametro decisivo per escludere la stabilità necessaria a impedire il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.
Concorre a delineare il nuovo assetto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di stabilità piena.
Le nuove tariffe professionali si applicano alle prestazioni esaurite dopo la loro entrata in vigore.
art. 6 d.m. 13 agosto 2022 n. 147
Le nuove tariffe si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente all’entrata in vigore del decreto.
art. 7 d.m. 13 agosto 2022 n. 147
L’entrata in vigore decorre quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso per cassazione non determina estinzione del giudizio, ma comporta l’inammissibilità delle censure rinunciate per sopravvenuto difetto di interesse.
- Nel regime del lavoro subordinato a tempo indeterminato risultante dalla L. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015, l’assenza di una stabilità piena del rapporto fa sì che, per i crediti retributivi non già prescritti alla data della riforma, la prescrizione decorra dalla cessazione del rapporto e non durante il suo svolgimento.
- Ai fini del computo della prescrizione dei crediti da lavoro occorre distinguere tra diritti già prescritti alla data della riforma e diritti ancora pendenti, per i quali il termine inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto.
- Il giudice di legittimità valorizza l’orientamento nomofilattico consolidato e non se ne discosta in assenza di gravi ragioni, in funzione di uniformità e prevedibilità dell’interpretazione giurisprudenziale.
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