Cassazione Civile, Ordinanza n. 17043/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e quindi la validità dell'accertamento fiscale. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione maggiori Irpef e addizionali, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2009, assumendo che il contribuente avesse percepito un reddito da lavoro dipendente superiore a quello dichiarato. L'accertamento si fondava su un PVC della Guardia di Finanza, secondo cui, in esecuzione di un accordo con le società datrici di lavoro, il contribuente aveva costituito con il coniuge una società immobiliare che emetteva fatture per canoni di locazione alle stesse società, allo scopo di occultare un concordato aumento della retribuzione. Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, oltre a violazione degli artt. 1, 2 e 8 L. 74/2000 e dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la reale esecuzione delle locazioni e dei pagamenti dei canoni; 3) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 per omesso invio della richiesta di chiarimenti, sostenendo che si trattasse di elusione e non di evasione. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati: ha chiarito che non vi era contraddizione nella motivazione della CTR, perché la realtà materiale dei contratti di locazione non escludeva che essi fossero stati stipulati per occultare la vera natura dell'erogazione, cioè integrazione della retribuzione; ha ritenuto utilizzabili nel giudizio tributario le dichiarazioni rese in sede penale come elementi indiziari; ha ribadito che la valutazione del materiale probatorio spetta al giudice di merito; ha infine confermato la qualificazione della fattispecie come evasione fondata su simulazione relativa, e non come mera elusione ex art. 37-bis, sicché non era dovuto il contraddittorio preventivo tipico di quella norma.
Norme richiamate
Il termine per il deposito della memoria illustrativa è stato ritenuto soggetto alla proroga a ritroso quando scade in giorno festivo o di sabato.
Le proroghe al primo giorno non festivo operano anche per i termini computati a ritroso, con conseguente tardività della memoria depositata oltre il termine così prorogato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per la motivazione apparente/contraddittoria della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo.
artt. 38 e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Costituiscono la base dell'accertamento di maggior reddito da lavoro dipendente rispetto a quello dichiarato.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
La Corte esclude la sua applicazione perché la fattispecie è stata qualificata come evasione tramite simulazione relativa, non come elusione; dunque non era necessario il contraddittorio preventivo previsto dalla norma.
artt. 1, 2 e 8 L. n. 74/2000
Sono stati richiamati nel motivo, ma la Corte non ha accolto la censura collegata a tali disposizioni.
Gli atti acquisiti nel procedimento penale e trasmessi all'Amministrazione finanziaria sono elementi valutabili dal giudice tributario ai fini della prova della pretesa fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Non c'è contraddittorietà logica della motivazione quando il giudice di merito ritenga reale l'esecuzione materiale di un contratto, ma ne accerti al tempo stesso la funzione dissimulatoria rispetto alla reale pattuizione economica sottostante.
- La simulazione relativa di un'operazione può integrare una fattispecie di evasione fiscale quando il negozio formalmente documentato diverge da quello effettivamente voluto dalle parti e produce una rappresentazione non veritiera del reddito imponibile.
- Nel giudizio tributario sono utilizzabili, quali elementi indiziari anche da soli, gli atti e le dichiarazioni acquisiti in sede penale e trasmessi all'Amministrazione finanziaria.
- La valutazione dell'attendibilità, della concludenza e del peso probatorio delle prove spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente coerente.
- La disciplina del contraddittorio preventivo prevista per le operazioni elusive non si applica quando l'Ufficio contesti una condotta qualificabile come evasione mediante simulazione relativa e non come operazione legittima finalizzata a un indebito vantaggio fiscale.
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