Cassazione Civile, Ordinanza n. 26887/2021 del 05/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011. Sosteneva, con un motivo complesso ex art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 324 c.p.c., 2697 e 2909 c.c. e del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, deducendo: (1) l'esistenza di un giudicato favorevole formatosi su una precedente sentenza relativa all'anno 2008, che avrebbe dovuto precludere una nuova decisione tra le stesse parti su identità di petitum, causa petendi e aree tassate; (2) la mancanza di prova, da parte del Comune, del valore venale delle aree edificabili; (3) l'erronea considerazione della delibera comunale sul valore delle aree come prova sufficiente; (4) l'omesso rilievo dei vincoli e delle misure di salvaguardia incidenti sull'effettiva edificabilità e delle caratteristiche intrinseche dei terreni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato nel suo complesso e, per la parte residua, inammissibile. Ha escluso che la precedente sentenza relativa all'anno 2008 potesse spiegare efficacia ultrattiva vincolante nel diverso giudizio sull'ICI 2011, perché quella decisione si era fondata su presupposti diversi, tra cui il difetto di motivazione dell'avviso, l'inedificabilità delle aree in quel periodo e la non retroattività della delibera comunale. Ha richiamato il principio secondo cui il giudicato può estendersi a punti di diritto o fatto comuni solo se costituiscono premessa logica indispensabile della decisione, ma ciò non vale per elementi variabili da periodo d'imposta a periodo d'imposta, come la qualificazione edificatoria del terreno e il valore venale in comune commercio. Quanto alle ulteriori doglianze, le ha dichiarate inammissibili perché si risolvevano in una mera contrapposizione alle valutazioni di merito della CTR, senza specifiche censure su errori di diritto o omesso esame di fatti decisivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
utilizzato come base del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza
richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato formatosi nella precedente controversia
invocato per lamentare l'erronea ripartizione dell'onere della prova sul valore delle aree
richiamato a sostegno della pretesa efficacia vincolante del giudicato
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
norma sul valore venale in comune commercio delle aree edificabili, ritenuta dalla Corte non suscettibile di applicazione come fatto tendenzialmente permanente e variabile per periodi d'imposta
d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g)
citata nel ricorso come base normativa della delibera comunale di determinazione del valore delle aree edificabili
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
richiamato per la regolazione delle spese processuali e del contributo unificato
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato nel contesto della determinazione amministrativa del valore venale delle aree
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in una controversia tributaria può estendersi al giudizio relativo a un diverso periodo d'imposta solo se riguarda un punto fondamentale comune alle due cause e tale punto costituisce premessa logica indispensabile della precedente decisione.
- In materia tributaria, il principio di autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato su elementi tendenzialmente permanenti, ma esclude tale efficacia per fatti e valutazioni variabili da annualità a annualità, come la qualificazione edificatoria di un terreno e il suo valore venale.
- L'eccezione di giudicato non opera quando la precedente sentenza sia fondata su presupposti diversi da quelli dedotti nel nuovo giudizio, anche se le parti e l'oggetto materiale appaiano in parte sovrapponibili.
- Le censure di legittimità non possono risolversi in una mera contrapposizione alla valutazione di merito compiuta dal giudice di appello: occorrono specifiche critiche ai passaggi decisivi della motivazione o l'allegazione di un omesso esame di fatti decisivi.
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