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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09459/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, ritenendola rituale e valida ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Non vi è stata decisione sul merito delle censure, né risulta una pronuncia sul ricorso incidentale, essendo il processo estinto per rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza n. 240/2020 del Tribunale di Lecce. Tuttavia, prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 29 dicembre 2022, corredato da procura speciale e dalla documentazione di notifica e conformità. Il Ministero della Giustizia era parte intimata e, nel medesimo procedimento, risultava anche ricorrente incidentale. La Corte ha esaminato la rinuncia e ne ha verificato la conformità ai requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    disciplina la rinuncia al ricorso; la Corte ha ritenuto che la rinuncia depositata avesse i requisiti richiesti.

  • art. 391 c.p.c.

    consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia rituale; la Corte ha applicato tale disposizione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è depositata dal difensore munito di procura speciale e corredata della documentazione richiesta, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Il giudice di legittimità, verificata la ritualità della rinuncia, deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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