Cassazione Penale, Sentenza n. 04216/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Pinto per reati tra cui l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e reati di estorsione e agevolazione (artt. 56, 629, 610, nonché contestate aggravanti previste dall'art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorso del Pubblico Ministero deduceva vizi di motivazione e omessa valutazione di rilevanti elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e conversazioni ambientali, riscontri testimoniali), nonché errori nella valutazione della rilevanza del sostentamento dei detenuti e della genericità delle dichiarazioni del collaboratore Rosa, e infine mancato confronto con la persistente attualità delle esigenze cautelari (anche alla luce di un arresto per detenzione di stupefacenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato gravi vizi motivazionali nell'ordinanza del Tribunale: omissione di riferimento e mancato confronto con dichiarazioni di collaboratori (in particolare Annamaria Cerminara e Tommaso Rosa), mancata considerazione e valutazione complessiva delle intercettazioni e delle conversazioni richiamate nell'ordinanza genetica e nella richiesta del PM, valutazione frammentaria ed errata di singoli elementi (anche in ordine al sostentamento dei detenuti e agli episodi estorsivi), e confusione nell'aggregazione di conversazioni riferibili a eventi distinti. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame da parte del giudice del merito, chiedendo che vengano colmate le lacune argomentative e sia effettuato un esame unitario e completo del quadro indiziario.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte richiede che, per l'applicazione di misure cautelari, i gravissimi indizi relativi a tale fattispecie siano valutati in modo globale e unitario, non in modo frazionato.
Prevede aggravanti con riferimento a specifiche condotte/percorsi associativi; la pronuncia segnala la necessità di adeguata motivazione quando si contesta l'aggravante.
Norma sulla continuazione o concorso di reati; richiamata in relazione agli addebiti di più fatti a carico dell'imputato.
Disposizione relativa al reato di estorsione; la Corte richiede valutazione puntuale delle intercettazioni e degli elementi a riscontro dell'ipotesi estorsiva.
Riguarda le minacce/detenzione illecita di armi o atti intimidatori; la Corte segnala la necessità di confrontare le dichiarazioni e i riscontri probatori per valutare la loro rilevanza indiziaria.
Norme richiamate nell'originaria contestazione aggravante; la decisione richiede adeguata motivazione se si contesta riconducibilità di comportamenti/armi alla consorteria.
Riferimento normativo rispetto a reati di stupefacenti menzionati nell'istruttoria; il loro emersione può essere rilevante ai fini delle esigenze cautelari, ma la Corte assorbe la questione alla stregua delle carenze motivazionali complessive.
Regole sulla valutazione della prova nel giudizio di merito; la Corte ricorda che i criteri di valutazione degli indizi nel procedimento cautelare sono differenti e l'art. 192 non è richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, quindi non può essere applicato rigidamente nella stessa misura.
art. 273 cod. proc. pen. (comma 1 e 1-bis)
Disciplina i presupposti della custodia cautelare personale (gravi indizi e esigenze cautelari); la Corte precisa che la nozione di "gravi indizi" per misure cautelari non equivale agli standard probatori del giudizio di merito e richiede motivazione adeguata circa la gravità e la connessione degli elementi indiziari.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, fuga); la Corte ha ritenuto assorbita la censura sulla loro attualità in ragione delle carenze motivazionali riscontrate.
Dettaglia gli elementi per la prognosi cautelare; la decisione rinvia il riesame al giudice che dovrà valutare nuovamente le esigenze cautelari alla luce di una motivazione completa.
Norma sulla motivazione dei provvedimenti; la Corte ha censurato motivazioni apodittiche e incomplete del Tribunale del riesame in relazione alla valutazione degli indizi.
art. 309 cod. proc. pen. (comma 9)
Riguarda l'ordinanza applicativa delle misure cautelari del Gip e le relative motivazioni; il ricorso contestava la mancata adeguata considerazione della motivazione del Gip da parte del Tribunale del riesame.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione nell'ambito dei provvedimenti cautelari; il ricorso è stato proposto conformemente a tale disposizione.
Massime di principio
- Per misure cautelari in materia di associazione mafiosa è necessario un esame unitario e complessivo degli elementi indiziari: non è consentita una valutazione frazionata o atomistica dei singoli riscontri.
- Il parametro probatorio per i "gravi indizi di colpevolezza" in sede cautelare è diverso e meno stringente rispetto ai criteri probatori del giudizio di merito, ma comunque richiede motivazione completa, logica e congrua da parte del giudice.
- Il giudice del riesame deve esplicitamente considerare e confrontare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con gli altri elementi (intercettazioni, dichiarazioni di testi, riscontri oggettivi); l'omissione di tale confronto può determinare annullamento in Cassazione.
- Singole conversazioni o atti devono essere valutati nel loro contesto cronologico e fattuale: sovrapporre conversazioni riferite a eventi diversi o estrapolare frasi senza confronto può viziaren de motivazione.
- La prova di un interessamento al sostentamento di detenuti può essere indizio di partecipazione associativa quando emerge in un quadro coerente e ripetuto; però il giudice deve spiegare perché tali contributi sono riconducibili alla struttura criminosa e non a rapporti personali o leciti.
- Se il giudice di merito omette argomentazioni essenziali o travisa elementi probatori, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame, piuttosto che sostituirsi nella valutazione del merito.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, di inquinamento probatorio, di fuga) devono essere valutate in modo motivato e aggiornato sullo stato delle prove e sulle vicende successive (es. arresti, sequestri), pena l'annullamento del provvedimento del riesame.
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