Cassazione Penale, Sentenza n. 03973/2026 del 02/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare, deducendo un unico motivo fondato sulla violazione dell'art. 31 della Direttiva 2014/41/UE e di garanzie costituzionali e convenzionali (art. 6 CEDU, artt. 24 e 111 Cost.), nonché di norme di procedura penale (artt. 266 ss., 270, 191 e art. 606 lett. b) e c.). In particolare la difesa ha sostenuto che: (1) il materiale acquisito dalla piattaforma SkyECC mediante Ordine Europeo di Indagine era in realtà frutto di intercettazioni in tempo reale e non "dati freddi", con obbligo di preventiva notifica allo Stato interessato; (2) il Tribunale non si è conformato all'interpretazione vincolante della Corte di Giustizia UE (C-670/22 del 30/04/2024) che renderebbe inutilizzabili le prove ottenute in violazione dell'art. 31; (3) è stato impropriamente trasferito alla difesa l'onere di produrre atti dell'autorità estera, impossibile da assolvere; (4) è stato mal interpretato il principio di fiducia reciproca tra Stati membri e gli standard di proporzionalità; (5) sono state sollevate questioni sulla trasparenza tecnica e sul diritto di verificare l'origine e l'integrità dei dati e degli algoritmi di decriptazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente avesse perso l'interesse alla impugnazione incidentale sulla misura cautelare in relazione alla gravità indiziaria poiché, in altro procedimento in sede di giudizio abbreviato, era già intervenuta una sentenza di condanna (8/11/2024, pena di 16 anni) per i medesimi fatti, senza che risultassero allegati elementi di prova nuovi capaci di modificare la valutazione degli indizi al momento dell'adozione della misura. Per tali ragioni la Corte non ha esaminato nel merito le questioni relative alla utilizzabilità delle prove SkyECC e all'applicazione dell'art. 31 Direttiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; è stata disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai fini di legge (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Direttiva 2014/41/UE, art. 31
Secondo la difesa la violazione dell'art. 31 (notifica e cooperazione tra Stati membri per acquisizioni transfrontaliere) avrebbe reso inutilizzabili le prove; la Corte non ha però esaminato la questione nel merito, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta condanna nel procedimento principale
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamato dalla difesa come garanzia del giusto processo e del contraddittorio; la Corte non ha valutato la presunta violazione sostanziale in ragione dell'inammissibilità del ricorso
Costituzione italiana, artt. 24 e 111
Invocati a tutela della difesa e del giusto processo; la Corte non è entrata nel merito delle censure costituzionali per sopravvenuta perdita di interesse
Codice di procedura penale, art. 310
Norma che disciplina il riesame disponendo la competenza del Tribunale cui si è rivolto il ricorso incidentale de libertate; è il titolo procedurale dell'impugnazione originaria al Tribunale di Bologna
Codice di procedura penale, artt. 266 e ss., art. 270, art. 191
Articoli richiamati dalla difesa relativi all'acquisizione e valutazione delle intercettazioni e delle prove; la presunta violazione è stata dedotta ma non recepita dalla Corte per motivi di inammissibilità
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b) e c)
Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione, invocata dalla difesa per inquadrare la censura come vizio di diritto e di motivazione; la Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulla condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente
Disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Disposizione applicata per gli adempimenti amministrativi conseguenti alla decisione (trasmissione al direttore dell'istituto penitenziario)
Codice penale, artt. relativi ai reati contestati (es. art. 74 D.P.R. 309/90, art. 416-bis, art. 61-bis)
Norme penali che individuano le fattispecie per le quali il ricorrente era indagato e successivamente condannato; la condanna per tali fatti ha fatto venir meno l'interesse al riesame cautelare
Massime di principio
- La sopravvenienza di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i medesimi fatti fa generalmente venir meno l'interesse dell'indagato a impugnare incidentariamente una misura cautelare sul profilo della gravità indiziaria, salvo che siano prodotti elementi di prova nuovi e rilevanti in grado di cambiare la valutazione degli indizi.
- Le questioni sulla utilizzabilità di prove acquisite tramite strumenti transfrontalieri (es. Ordine Europeo di Indagine, piattaforme come SkyECC/EncroChat) vanno tempestivamente e specificamente dedotte con richiesta di accesso agli atti tecnici e, se possibile, con acquisizione di elementi nuovi o perizie tecniche; l'assenza di tali elementi può rendere difficoltosa la sindacabilità della misura cautelare quando intervenga una sentenza nel procedimento principale.
- La distinzione tra "dati freddi" e intercettazioni in tempo reale è cruciale: se il materiale è qualificato come dati memorizzati può essere applicata una disciplina diversa rispetto alle intercettazioni, con conseguenze sulla necessità di notifica e sulla utilizzabilità. La difesa deve fornire elementi tecnici e fattuali per dimostrare la natura reale dell'acquisizione.
- Le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'interpretazione della Direttiva 2014/41/UE sono vincolanti e rilevanti, ma il loro impatto pratico dipende dall'applicazione concreta da parte dei giudici nazionali e dalla dovuta integrazione nella motivazione; occorre confrontarsi sia con la giurisprudenza europea sia con le pronunce successive della Cassazione nazionale.
- La mancanza di trasparenza tecnica (algoritmi, stringhe, log) può essere sollevata come questione di violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, ma nei fatti la sua efficacia dipenderà dalla capacità della difesa di acquisire elementi alternativi (perizie indipendenti, acquisizioni tramite cooperazione internazionale) e di dimostrare l'incidenza di tali carenze sulla attendibilità delle prove.
- Strategia pratica: se si contesta la utilizzabilità di prove ottenute all'estero, formulare richieste precise per ottenere documentazione tecnica tramite canali di cooperazione (EIO, MLA), produrre perizie indipendenti e, se si ottengono sentenze nel procedimento principale, valutare la tempestività e l'utilità di nuovi mezzi probatori prima di proporre ricorsi incidentali de libertate.
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