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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04050/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia a mesi cinque di reclusione per il delitto previsto dall'art. 494 c.p. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per omesso inserimento nel fascicolo dell'istanza contenente l'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, istanza che era stata depositata presso una PEC abilitata diversa da quella indicata nell'avviso di deposito delle conclusioni del Procuratore generale (questione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione trasmessa a PEC non compresa nell'elenco ministeriale).

La decisione

La Corte ha rilevato che la questione sull'ammissibilità delle impugnazioni trasmesse a PEC non inserite nell'elenco ministeriale non è pacifica e presenta contrasto giurisprudenziale; ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (Informazione Provvisoria n. 19/2025) sulla materia. Tuttavia, esaminando i termini di prescrizione (reato commesso il 26/08/2014, ricorrenza della recidiva, sospensione del decorso della prescrizione dall'8/10/2018 al 19/12/2018 per 60 giorni) la Corte ha ritenuto che la prescrizione si sia perfezionata il 26/10/2024. Per tale motivo la Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Nel corpo della decisione è richiamata anche la disciplina sull'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., con il richiamo al principio secondo cui l'assoluzione nei casi di estinzione del reato è possibile solo quando l'insussistenza del fatto emerga in modo assolutamente incontestabile dagli atti.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma che punisce il delitto addebitato al ricorrente; utilizzata per identificare il fatto oggetto del procedimento

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i casi in cui il giudice di legittimità può pronunciare l'assoluzione quando sussiste una causa di estinzione del reato: l'assoluzione immediata è ammessa solo se l'insussistenza del fatto o la mancanza di rilevanza penale emergono dagli atti in modo 'ictu oculi', senza necessità di approfondimenti

  • Sezioni Unite - Informazione Provvisoria n. 19/2025 (11/12/2025)

    Principio secondo cui l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell'elenco ministeriale è inammissibile, anche se riferibile all'ufficio competente, salvo che la stessa sia stata inoltrata, con la medesima modalità, anche a un indirizzo compreso nell'elenco e riferibile all'ufficio giudiziario competente, e sia pervenuta entro il termine previsto

  • Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Giurisprudenza di riferimento sul tema dell'assoluzione per cause di estinzione del reato: stabilisce i limiti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., distinguendo la 'constatazione' dall' 'apprezzamento' e precisando che l'assoluzione immediata è possibile solo quando l'insussistenza emerge in modo incontrovertibile dagli atti

Massime di principio

  • La trasmissione di atti processuali a una PEC non presente nell'elenco ministeriale può comportare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione: per sicurezza, inviare contestualmente all'indirizzo PEC inserito nell'elenco ministeriale riferibile all'ufficio competente, entro i termini stabiliti
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a tutti i fatti che interrompono o sospendono il decorso (es. legittimo impedimento) e alla eventuale recidiva che può allungare i termini; occorre documentare le interruzioni/sospensioni
  • Se emerge che il reato è estinto per prescrizione, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio anche se permangono questioni di merito che avrebbero richiesto approfondimento, poiché l'estinzione sopravvenuta determina l'improcedibilità della decisione di condanna
  • L'assoluzione «perché il fatto non sussiste» o per altre cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è ammissibile solo quando l'insussistenza del fatto o la sua irrilevanza penale risultano in modo chiaro e incontestabile dagli atti; in presenza di dubbi probatori occorre procedere con accertamenti e non si può ottenere l'assoluzione immediata
  • In caso di impugnazioni formali (es. per vizio di notifica via PEC), valutare tempestivamente la doppia trasmissione (PEC ordinaria + PEC ministeriale) e conservare ricevute/pec di invio per prevenire eccezioni di inammissibilità o rischi di tardività
  • Le conseguenze processuali e patrimoniali (spese processuali, eventuali somme a favore della Cassa delle ammende) possono essere valutate diversamente in ragione dell'esito finale: se il reato è dichiarato estinto e la sentenza annullata, può venir meno la causa dell'eventuale sanzione accessoria derivante dalla conferma della condanna

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