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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03974/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Frosinone che, escludendo le circostanze aggravanti contestate per presunta genericità del capo d'imputazione e senza motivazione sufficiente, aveva dichiarato l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione. Il Procuratore generale deduce violazione degli artt. 157 e 161 c.p. e degli artt. 181 e 521 c.p.p., sostenendo che la genericità non è questione rilevabile d'ufficio né incide sulla sussistenza delle aggravanti, e che la recidiva qualificata, invece, era chiaramente contestata e avrebbe impedito il decorso della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Frosinone in diversa composizione. Il giudice di merito aveva limitato la propria decisione a un generico rilievo di "genericità" del capo d'imputazione senza darne concreta e adeguata motivazione; la recidiva specifica e le aggravanti risultavano invece contestate in fatto e in diritto, e, ai fini del calcolo della prescrizione, la pena edittale risultava aumentata fino a far individuare un termine prescrizionale (13 anni e 4 mesi) non ancora decorso. Per questi motivi la sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione è stata annullata e il processo rinviato per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Riferimento richiamato dal ricorrente per contestare la decisione del giudice di merito relativa alla formulazione dell'imputazione; interpretazione dalla sentenza: la presunta genericità va adeguatamente motivata dal giudice, non può essere affermata in modo generico se dal capo risultano elementi concreti delle aggravanti

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai criteri di imputazione delle circostanze aggravanti; la Corte evidenzia che, se le aggravanti sono specificamente indicate, il rilievo di genericità non è sufficiente a escluderle senza adeguata motivazione

  • art. 181 cod. proc. pen.

    Richiamato come parte delle norme processuali invocate dal ricorrente; la Corte considera che questioni attinenti alla formulazione dell'imputazione e alla difesa debbano essere valutate con congrua motivazione e non affermate in modo generico

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione ai termini e alle modalità dell'impugnazione; la Corte ha agito annullando e rinviando in conformità alle regole procedurali richiamate

  • artt. 81, 110, 624-bis cod. pen.

    Indicano il reato contestato (reati concorrenti e la fattispecie principale); la sentenza prende atto che il fatto è stato descritto con elementi concreti (forzatura della serratura, impossessamento di denaro e targhe)

  • art. 625 cod. pen.

    Aggravanti indicate nel capo d'imputazione (nn. 1 e 5 e riferimenti all'ultimo comma): la Corte ritiene che l'aumento edittale previsto dall'art. 625 sia prevalente e, unitamente alla recidiva specifica, determini l'aumento della pena utile al calcolo della prescrizione

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Richiamato per spiegare la prevalenza dell'aumento previsto dall'art. 625 sull'effetto della recidiva ai fini del calcolo della pena edittale

  • art. 593 cod. proc. pen.

    Richiamato per motivare il rinvio in diversa composizione: la sentenza di primo grado è inappellabile per la fattispecie, perciò la Corte ha disposto il rinvio ai sensi del primo periodo del comma secondo

  • Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 1792 del 16/10/2018, dep. 2019 (Nastasi, Rv. 275078)

    Precedente citato a sostegno del principio secondo cui, per il reato in questione, è prevista la citazione diretta e l'inappellabilità della sentenza di primo grado, giustificando il rinvio per nuovo giudizio

Massime di principio

  • Una contestazione di "genericità" del capo d'imputazione deve essere adeguatamente motivata dal giudice: non è sufficiente un rilievo generico per escludere aggravanti specificamente indicate.
  • Se le aggravanti e la recidiva sono contestate in fatto con elementi concreti e richiamate in diritto, esse incidono sul calcolo della pena edittale e, di conseguenza, sul termine di prescrizione; il giudice deve considerare questi effetti prima di dichiarare la prescrizione.
  • Il giudice di merito deve sempre motivare in maniera dettagliata le ragioni per le quali ritiene che l'imputazione sia generica o che le prerogative della difesa siano state compromesse; l'assenza di tale motivazione può determinare annullamento con rinvio.
  • Quando la sentenza di primo grado è inappellabile e la Cassazione annulla, il rinvio avviene in diversa composizione per consentire un nuovo esame del merito, conformemente alle norme sul giudizio di rinvio.
  • Per la difesa e per l'accusa, è fondamentale indicare e motivare specificamente le circostanze aggravanti e i precedenti di recidiva fin dal capo d'imputazione, perché influiscono direttamente sulla durata della prescrizione e sulle scelte processuali.

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