Cassazione Penale, Sentenza n. 03967/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del G.U.P. di Bergamo che, in abbreviato, aveva assolto l'imputata per il delitto previsto dall'art. 7 D.L. 4/2019 ritenendo la norma disapplicabile perché in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE (come interpretata dalla Corte di Giustizia UE). Il ricorso deduceva violazione di legge perché, secondo il Procuratore, la Corte costituzionale (sent. n. 31/2025) ha interpretato la normativa nazionale in modo compatibile con il diritto costituzionale ed europeo riducendo il requisito della residenza da 10 a 5 anni; dall'esame degli atti risultava che l'imputata aveva dichiarato falsamente di risiedere in Italia da dieci anni alla data della domanda (16.10.2020) mentre era entrata il 29.05.2018, quindi non aveva neppure il requisito quinquennale necessario per ottenere il reddito di cittadinanza
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025 che ha dichiarato l'illegittimità della previsione dei 10 anni e ha ritenuto costituzionalmente compatibile un requisito di residenza di 5 anni. Alla luce di tale chiarimento, la condotta accertata (la falsa dichiarazione di residenza decennale) resta integrativa del reato perché l'imputata non aveva maturato la residenza quinquennale. Perciò la sentenza di assoluzione è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Brescia
Norme richiamate
art. 7 D.L. 4/2019
Disposizione penale relativa alla fattispecie contestata; la Corte ha ritenuto che resti applicabile quando il beneficiario non possiede il requisito di residenza stabilito dalla giurisprudenza costituzionale
art. 2 d.l. n. 4 del 2019 (conv. L. 26/2019)
nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia 'per almeno 10 anni', anziché prevedere 'per almeno 5 anni'
La Corte costituzionale (sent. n. 31/2025) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che imponeva 10 anni e ha ritenuto costituzionalmente compatibile una previsione di residenza di 5 anni, adeguando il requisito in funzione delle finalità del reddito di cittadinanza
Direttiva 2003/109/CE, art. 11(1)(d)
articolo 11, paragrafo 1, lettera d)
La Corte di Giustizia UE aveva interpretato la direttiva come ostativa a un requisito di residenza di 10 anni per l'accesso a prestazioni sociali; tuttavia, l'orientamento della Corte costituzionale che riduce il requisito a 5 anni è stato ritenuto compatibile con il diritto UE nella valutazione operata dalla Cassazione
Corte di Giustizia UE, 29/07/2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22
la disposizione osta a normativa che subordina l'accesso a misura sociale al requisito di aver risieduto almeno dieci anni e punisce penalmente la falsa dichiarazione relativa a tale requisito
La CJUE aveva escluso la compatibilità del requisito decennale; la Cassazione ha comunque ricostruito la portata della pronuncia alla luce dell'intervento successivo della Corte costituzionale, che ha adeguato il requisito nazionale a cinque anni
Art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla CJUE come riferimento ai diritti sociali nel valutare la compatibilità delle limitazioni all'accesso a prestazioni sociali
Art. 117 Cost.
Base costituzionale per il principio di conformità delle norme interne agli obblighi derivanti dall'Unione europea; invocata nella controversia per la questione di disapplicazione della norma nazionale in ragione del diritto UE, ma la Corte ha ritenuto che la pronuncia costituzionale abbia risolto il presunto conflitto
Corte costituzionale, sent. n. 31/2025
la disposizione e' illegittima nella parte in cui prevedeva la residenza 'per almeno 10 anni' anziché 'per almeno 5 anni'
Ha qualificato il reddito di cittadinanza come misura di inclusione attiva e ha ritenuto ragionevole il requisito di radicamento territoriale ridotto a cinque anni; la sua interpretazione ha dirimendo la presunta incompatibilità con il diritto UE
Cass. Sez. 3, n. 37936 del 30/09/2025 (richiamata)
Giurisprudenza di riferimento citata per confronto e coerenza interpretativa in materia di reddito di cittadinanza e relativi requisiti
Massime di principio
- Quando una norma nazionale appare in contrasto con diritto UE occorre verificare l'esistenza di pronunce costituzionali successive che possano risolvere il conflitto adattando l'interpretazione della norma interna; la mera pronuncia della CJUE non esclude automaticamente ogni possibilità di conformazione costituzionalmente orientata
- Se una fattispecie penale è fondata sulla mancanza di un requisito soggettivo per ottenere un beneficio (es. requisito di residenza), l'accertamento che il soggetto non possiede il requisito, anche se il requisito viene modificato da precedente giurisprudenza, può mantenere la fattispecie integrata se il requisito ridotto non è comunque soddisfatto
- La disapplicazione di una norma nazionale per conflitto con diritto UE richiede un confronto tra le interpretazioni delle corti europee e nazionali; in presenza di una pronuncia della Corte costituzionale che rende compatibile la norma con i principi costituzionali la disapplicazione può risultare non necessaria
- In procedimenti per false dichiarazioni relative all'accesso a prestazioni sociali la prova documentale della data di ingresso e della residenza è cruciale: verifiche anagrafiche e certificati storici sono elementi decisivi per stabilire la sussistenza del reato
- Per la difesa, una strategia fondata esclusivamente su una decisione della CJUE potrebbe non bastare se la Corte costituzionale ha fornito un'interpretazione che mantiene la fattispecie penale nella versione ridotta; è quindi opportuno valutare sia il livello europeo sia quello costituzionale
- I pubblici ministeri devono coordinare l'azione con l'evoluzione giurisprudenziale (Corte costituzionale e CJUE) per decidere se proporre ricorso e su quale fondamento giuridico basarlo
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