Cassazione Penale, Sentenza n. 03971/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del decreto del Questore che imponeva, ai sensi dell'art. 6 legge 13/12/1989 n. 401, l'obbligo di presentarsi per cinque anni presso la Stazione dei Carabinieri di Delianuova in occasione delle manifestazioni sportive della "A.S.D. Deliese" (misura collegata al DASPO). Il ricorrente ha contestato che i fatti si sarebbero svolti fuori dallo stadio e per motivi di viabilità, di essere estraneo ai tafferugli, di non aver tenuto comportamenti violenti ma di essere stato allontanato su invito delle forze dell'ordine, e ha contestato anche la sproporzione della durata della misura, invocando l'eccessiva estensione temporale e rilevando che il precedente DASPO risaliva a circa 23 anni prima.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il controllo di legittimità in Cassazione non consenta un sindacato di merito sui fatti accertati (valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede) e che il giudice di merito avesse correttamente esaminato i presupposti per la convalida (necessità/urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte, congruità della durata). Il provvedimento amministrativo e la convalida giudiziaria sono stati considerati adeguatamente motivati, con specifica valutazione della recidiva e della gravità delle condotte (reiterate condotte minacciose e intimidatorie verso circa 80 sostenitori avversari, sotto osservazione dei Carabinieri). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2
art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401
La prescrizione dell'obbligo di presentazione personale in occasione delle manifestazioni sportive è soggetta a controllo giurisdizionale (convalida), poiché incide sulla libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost.; il giudice deve valutare i presupposti di fatto che giustificano la misura.
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 5
art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401
Nel caso di soggetto già sottoposto ad analoga misura la legge prevede che la durata del divieto/ prescrizione non sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni e che l'obbligo di presentazione sia sempre imposto; tuttavia il giudice deve comunque motivare sulla riconducibilità delle condotte e sulla pericolosità concreta del soggetto, evitando automatismi.
Costituzione, art. 13
Tutela della libertà personale: le misure che la incidono (es. obbligo di presentazione) sono soggette a controllo giurisdizionale rigoroso.
Costituzione, art. 16
La limitazione della libertà di circolazione e soggiorno (es. divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive) rientra nell'ambito dell'intervento amministrativo e, per tale profilo, è soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo.
codice di procedura penale, art. 581
Per l'ammissibilità dell'impugnazione è necessario il confronto critico con le argomentazioni del giudice di merito; il ricorso meramente contestativo e non fondato su censure di diritto è inammissibile.
codice di procedura penale, art. 616
Previsione della condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata la sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende).
Massime di principio
- La revisione in Cassazione non può sindacare le valutazioni di fatto del giudice di merito: le contestazioni che mirano a un nuovo esame probatorio sono inammissibili.
- Il controllo giudiziario della convalida del provvedimento del Questore è circoscritto, in particolare, all'obbligo di presentazione (libertà personale), mentre il divieto di accesso agli impianti sportivi, essendo limitazione della circolazione, è rimesso al giudice amministrativo.
- Per convalidare un DASPO e l'obbligo di presentazione il giudice deve verificare e motivare su quattro presupposti: necessità e urgenza dell'intervento, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità delle condotte e riconducibilità alle fattispecie di legge, e congruità della durata della misura.
- La recidiva può aggravare la valutazione della pericolosità, ma non opera automaticamente: il giudice deve comunque motivare la rilevanza della precedente misura rispetto alla gravità delle condotte attuali.
- La durata delle prescrizioni in presenza di precedente DASPO rientra tra 5 e 10 anni; la proporzionalità va valutata sul concreto comportamento e sulle modalità (intimidazione, istigazione, rischio di turbativa), non solo sulla distanza temporale del precedente provvedimento.
- Chi impugna deve svolgere un confronto argomentato con le motivazioni del provvedimento impugnato (e del giudice di merito) e sollevare censure di diritto o vizi motivazionali manifesti, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Se si vuole contestare la limitazione della libertà di circolazione (divieto di accesso agli impianti) la sede appropriata è il giudice amministrativo, non il procedimento di convalida penale della prescrizione di presentazione.
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