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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03966/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rotante impugna in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catania con due censure principali: (1) violazione di legge e vizio motivazionale per il mancato provvedimento sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta espressa nei motivi di appello e supportata da elementi (incensuratezza e percorso di riabilitazione per disintossicazione); (2) vizio motivazionale e inosservanza del divieto di reformatio in pejus per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la determinazione della pena base, lamentando che l'appello abbia fissato una pena in misura più severa rispetto ai parametri applicati in primo grado dopo l'esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale (art.61 n.5 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato infondati i motivi relativi al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, ritenendo adeguatamente motivate le scelte della Corte territoriale alla luce degli elementi di cui all'art.133 c.p. (gravità del fatto, pericolo per la pubblica incolumità, precedenti, assenza di condotta processuale meritevole). Ha inoltre ritenuto non sussistente la reformatio in pejus indebita, spiegando che l'applicazione del nuovo intervallo edittale dopo l'esclusione di una circostanza aggravante non imponeva la replica dei parametri del primo giudice. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alla totale assenza di motivazione circa la richiesta di sospensione condizionale della pena formulata nei motivi di appello, rilevando che la Corte d'appello non ha espresso alcun giudizio prognostico ai sensi dell'art.164 c.p. e ha contraddetto la propria valutazione sui precedenti; perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente a quel punto e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    La Corte ha considerato l'esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale come elemento che modifica la forchetta edittale applicabile; l'eliminazione dell'aggravante impone una rideterminazione della pena ma non richiede necessariamente la simmetria con la pena fissata in primo grado.

  • art. 133 co. 1 cod. pen.

    I criteri di determinazione della pena (gravità del fatto, personalità del reo, precedenti, modalità, ecc.) sono stati ritenuti adeguatamente richiamati dalla Corte d'appello; la motivazione può essere soddisfatta anche con espressioni generali che attestino l'impiego dei criteri di cui all'art.133.

  • art. 597 co. 4 cod. pen.

    L'articolo impone al giudice d'appello di diminuire il trattamento sanzionatorio se viene esclusa una circostanza aggravante; la Corte ha rilevato che tale obbligo è stato rispettato attraverso la rideterminazione della pena entro i nuovi parametri edittali.

  • art. 625 cod. pen. (co. 1 e co. 2)

    La distinzione tra le diverse ipotesi delittuose (furto semplice, aggravato, pluriaggravato) comporta forchette edittali differenti; dopo l'esclusione di una aggravante la determinazione della pena deve tener conto della specifica fattispecie normativa risultante.

  • art. 164 co. 1 cod. pen.

    Sull'istanza di sospensione condizionale della pena il giudice deve esprimere un giudizio prognostico; la Corte ha ritenuto che la mancata motivazione sulla richiesta specifica, corredata da elementi probatori, costituisce vizio da annullare e conseguente rinvio.

Massime di principio

  • Se la parte chiede espressamente la sospensione condizionale della pena in appello e fornisce elementi concreti (es. incensuratezza, percorso di riabilitazione), la Corte d'appello deve fornire un giudizio motivato ai sensi dell'art.164 c.p.; l'omissione della motivazione è vizio rilevante.
  • La determinazione della pena rientra in ampia discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente una motivazione che richiami i criteri dell'art.133 c.p.; non è necessario che il giudice commenti tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se la Corte individua gravi elementi ostativi (gravità del fatto, pericolosità della condotta, precedenti, assenza di meritevolezza processuale) e li indica come decisivi.
  • L'esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale comporta l'obbligo per il giudice d'appello di rivedere il trattamento sanzionatorio secondo la diversa forchetta edittale; ciò non impone la replica dei parametri applicati dal primo giudice né automaticamente la misura minima.
  • La reformatio in pejus è vietata in appello nei confronti dell'appellante salvo che la modificazione sia determinata da motivi non imputabili all'appellante; tuttavia l'aumento apparente o diversa determinazione della pena, purché motivata e commisurata alla nuova fattispecie, può essere legittima.
  • Quando la difesa richiama 'benefici di legge' in modo generico, il giudice d'appello non è obbligato a decidere d'ufficio; invece, se la richiesta è specifica e documentata, è necessario un espresso esame e una motivazione.

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