Cassazione Civile, Ordinanza n. 20551/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
Una società cessionaria di credito bancario agiva contro il compratore di un immobile e altri soggetti chiedendo in via principale l’accertamento della simulazione assoluta della compravendita stipulata nel 2013, e in subordine la revoca dell’atto ex art. 2901 c.c. perché ritenuto pregiudizievole delle ragioni creditorie. Il credito era collegato a rapporti bancari della debitrice principale, garantiti da fideiussioni, ed era stato ceduto in blocco alla società attrice. Il tribunale rigettava la simulazione ma accoglieva la revocatoria; la corte d’appello confermava. In cassazione il compratore deduceva: 1) violazione dell’art. 58 T.U.B. e della l. n. 130/1999 per asserita mancanza di prova della cessione del credito e quindi della legittimazione della società attrice, contestando anche le modalità di pubblicità e l’assenza di iscrizione al registro imprese; 2) violazione dell’art. 2901 c.c. per insussistenza della propria scientia damni, negando di essere collegato ai soggetti ritenuti coinvolti nella frode; 3) violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. per erronea valutazione della prova del pagamento del prezzo e conseguente rigetto della domanda riconvenzionale di restituzione e risarcimento. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, rilevando che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre ribadito che, in caso di cessione in blocco di crediti bancari, la prova dell’inclusione del credito nella cessione può essere desunta anche dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e da altri elementi documentali, e che la notifica non è requisito di perfezionamento della cessione ma solo di efficacia liberatoria verso il debitore ceduto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente. È rimasta ferma la decisione di merito che aveva respinto la domanda di simulazione e confermato la revocatoria dell’atto di compravendita ex art. 2901 c.c., con inefficacia dell’atto nei confronti della creditrice. La Corte ha ritenuto che le doglianze non colpissero la ratio decidendi, ma chiedessero una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in cassazione.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
Nella cessione in blocco di crediti bancari, la titolarità del credito può essere provata anche tramite l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e altri elementi documentali; non è richiesta l’indicazione nominativa di ogni singolo credito se la categoria consente l’individuazione certa dei rapporti ceduti.
Richiamata insieme all’art. 58 T.U.B. come base normativa dell’operazione di cartolarizzazione/cessione dei crediti.
Norma invocata nella domanda principale di simulazione assoluta dell’atto dispositivo.
La revocatoria è stata confermata perché il giudice di merito ha accertato il pregiudizio per il creditore e la scientia damni degli acquirenti sulla base del quadro indiziario complessivo.
La notificazione della cessione non è requisito di perfezionamento del contratto di cessione, ma rileva per impedire l’efficacia liberatoria del pagamento al cedente da parte del debitore ceduto in buona fede.
Il ricorrente non può ottenere in cassazione una nuova valutazione della prova; resta fermo il criterio di riparto dell’onere probatorio applicato dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’efficacia probatoria della documentazione prodotta; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a rivalutare il merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le doglianze, formalmente qualificate come violazioni di legge, sono state ritenute in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e dunque inammissibili.
art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato per evidenziare la conformità della decisione impugnata a principi di diritto già consolidati.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto anche carente di autosufficienza per mancata trascrizione della parte rilevante della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, a seguito del rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito, delle prove e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
- In tema di cessione in blocco di crediti bancari, la prova della titolarità del credito in capo al cessionario può essere fornita con mezzi anche indiretti o documentali, senza necessità di una dettagliata elencazione nominativa di ogni singola posizione, purché la categoria dei rapporti ceduti consenta l’individuazione certa del credito contestato.
- La notificazione della cessione al debitore ceduto non è elemento costitutivo del trasferimento del credito, ma serve a evitare che il pagamento effettuato in buona fede al cedente abbia effetto liberatorio.
- L’azione revocatoria ordinaria può essere accolta sulla base di un accertamento presuntivo della scientia damni, desunta dal complessivo quadro indiziario, inclusi rapporti familiari, intrecci di interessi e incongruenze del contenuto e dell’esecuzione dell’atto dispositivo.
- La censura sull’onere della prova o sull’efficacia di documenti prodotti non è ammissibile in cassazione se mira soltanto a sostituire l’apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito con uno diverso e più favorevole alla parte ricorrente.
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