Cassazione Civile, Ordinanza n. 27440/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento catastale con cui riclassificava un'unità immobiliare da A/2 ad A/1, ritenendo non giustificata la proposta DOCFA presentata dalla proprietaria dopo lavori interni consistenti in una diversa distribuzione degli spazi. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello, ritenendo corretto il classamento A/2 alla luce delle caratteristiche complessive dell'immobile e del contesto: ubicazione in zona esposta a esondazioni, traffico intenso, inquinamento acustico, assenza di vista mare, portineria, aree verdi e parcheggi, nonché presenza di finiture non di pregio e di altre unità dello stesso fabbricato classificate in A/2. L'Agenzia, con un unico motivo di ricorso per cassazione, ha denunciato violazione delle norme sul classamento catastale e sulla motivazione dell'avviso, sostenendo che la DOCFA era stata utilizzata impropriamente perché i lavori avevano solo modificato la distribuzione interna senza interventi tali da giustificare un declassamento, e che la contribuente avrebbe dovuto eventualmente utilizzare lo strumento di cui all'art. 38 d.P.R. n. 917/1986.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., ma ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia. Ha osservato che la procedura DOCFA è utilizzabile per le variazioni dello stato dell'immobile, anche quando derivino da diversa distribuzione degli spazi interni, e che nel caso concreto la decisione della CTR si fondava su un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, svolto secondo criteri coerenti con la giurisprudenza di legittimità sul classamento catastale. Il motivo è stato ritenuto non specifico perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il complessivo peggioramento delle condizioni del fabbricato e dell'unità immobiliare. L'inammissibilità del ricorso principale ha assorbito il ricorso incidentale condizionato della contribuente. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alle spese del giudizio.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato come denuncia di violazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché non specificamente correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
L'eccezione di mancato deposito/produzione del fascicolo è stata disattesa perché l'Agenzia aveva richiesto la trasmissione del fascicolo d'ufficio e depositato la relativa istanza con visto.
Richiamato come norma sul classamento catastale, in relazione alla consistenza e all'attribuzione della categoria e della classe dell'immobile.
Richiamato come norma sulle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni immobili, presupposto della procedura DOCFA.
Interpretato nel senso che la procedura DOCFA è attivabile per variazioni dello stato dell'immobile, anche derivanti da diversa distribuzione degli spazi interni.
art. 38, co. 1, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dall'Agenzia come strumento alternativo invocato per contestare l'uso della DOCFA; la Corte ne riporta la prospettazione ma non accoglie tale impostazione.
Richiamato nel ricorso come norma sull'onere della prova; la Corte non sviluppa un'autonoma regula iuris sul punto, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'attestazione del contributo unificato aggiuntivo per l'Agenzia per effetto dell'esonero di quest'ultima dal relativo pagamento.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale, la procedura DOCFA può essere utilizzata per denunciare variazioni dello stato dell'immobile derivanti anche da una diversa distribuzione degli spazi interni, quando esse incidano sulla valutazione della categoria e della classe.
- L'attribuzione della categoria catastale deve avvenire mediante una valutazione complessiva delle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare e del fabbricato, considerate nella loro dimensione intrinseca, estrinseca e posizionale, secondo la normale destinazione funzionale del bene.
- La nozione catastale di abitazione signorile, civile o popolare non coincide automaticamente con i parametri del decreto ministeriale sulle abitazioni di lusso, poiché il classamento catastale ha finalità diverse da quelle agevolative fiscali.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare una diversa lettura dei fatti senza misurarsi con l'accertamento compiuto dal giudice di merito.
- L'apprezzamento del giudice tributario di merito sulle caratteristiche dell'immobile e sul conseguente classamento, quando sorretto da motivazione coerente e completa, non è sindacabile in cassazione come se si trattasse di un nuovo giudizio di merito.
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