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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29416/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un agente di commercio di prodotti farmaceutici aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno 2011, con recupero di costi per oltre 62.000 euro: in parte spese di sponsorizzazione verso due associazioni sportive dilettantistiche, in parte spese per acquisti di carburante ritenute inesistenti o non adeguatamente documentate. In primo grado il ricorso era stato accolto limitatamente alle sponsorizzazioni e respinto sul carburante. In appello la CTR dell'Umbria aveva rigettato l'appello principale dell'Ufficio sulle sponsorizzazioni e accolto l'appello incidentale del contribuente sul carburante, ritenendo che le sponsorizzazioni fossero assistite da una presunzione di natura pubblicitaria e che, quanto al carburante, le dichiarazioni dei terzi avessero valore solo indiziario. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., relativi a modalità di pagamento, esecuzione delle operazioni e sproporzione tra utili e spesa per sponsorizzazioni; 2) violazione degli artt. 109 d.P.R. 917/1986, 19 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., per avere la CTR errato nel riparto dell'onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti e nella valutazione delle schede carburante e delle dichiarazioni dei terzi. Il contribuente si è costituito con controricorso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque privo di decisività nel senso richiesto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non si era conformata ai principi in tema di deducibilità dei costi e detraibilità IVA per il carburante, sia perché le schede carburante devono rispettare rigorosamente i requisiti formali e contenutistici previsti dal D.P.R. n. 444 del 1997, compresa l'indicazione chilometrica, sia perché, una volta forniti dall'Ufficio indizi idonei a dimostrare la fittizietà delle operazioni, spettava al contribuente offrire una prova contraria solida dell'effettività degli acquisti, non essendo sufficiente una mera ipotesi alternativa sulla possibile apposizione delle sigle da parte di dipendenti della stazione di servizio. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti del secondo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo se il fatto omesso ha carattere decisivo, cioè se la sua considerazione avrebbe con certezza potuto condurre a una diversa soluzione della controversia; non basta la mera contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge quando si censura il cattivo uso dei principi giuridici sull'onere della prova, senza contestare direttamente l'accertamento di fatto.

  • art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986

    Per la deducibilità dei costi inerenti è necessaria una prova adeguata dell'effettività delle operazioni e della loro riferibilità all'attività d'impresa.

  • art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione IVA presuppone operazioni effettive e correttamente documentate; se l'Ufficio contesta la fittizietà, il contribuente deve fornire prova contraria solo dopo che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    In caso di contestazione di operazioni inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi indiziari o probatori della fittizietà; solo dopo tale assolvimento passa al contribuente l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni.

  • D.P.R. n. 444 del 1997

    Le schede carburante devono essere redatte secondo il modello legale e rispettare i requisiti di forma e di contenuto previsti, compresa l'indicazione chilometrica, che non può essere sostituita da altri documenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di fatti decisivi sussiste solo se il fatto dedotto, ove considerato, avrebbe avuto un'incidenza certa e non meramente probabilistica sull'esito della causa.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare espressamente ogni allegazione delle parti, restando implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
  • In materia tributaria, quando l'Amministrazione dimostra anche per presunzioni la fittizietà di operazioni contestate, il contribuente non può limitarsi a ipotesi alternative o spiegazioni plausibili, ma deve fornire una prova contraria solida dell'effettività delle operazioni.
  • Per la deduzione dei costi e la detrazione dell'IVA relativi al carburante è richiesta la rigorosa regolarità delle schede carburante secondo il modello normativo, non essendo sufficiente la produzione di documentazione sostitutiva o la sola contestazione delle dichiarazioni raccolte dall'Ufficio.
  • Le dichiarazioni di terzi nel processo tributario possono costituire indizi, ma la loro idoneità probatoria dipende dal riscontro con ulteriori elementi; se tali indizi sono gravi, precisi e concordanti, possono sorreggere la prova della fittizietà dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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