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Sentenza

Sentenza n. 16/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto della Direzione infrastrutture trasporti e logistica della Regione Veneto n. 41 del 27 aprile 2017, avente ad oggetto: “Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza – esercizio 2016”, - dell’allegato D al predetto Decreto, nella parte in cui elimina dai residui passivi riferiti ad impegni assunti nel 2016 il contributo regionale di € 720.000,00, spettante al RTI ricorrente quale cessionario di A.T.E.R. Verona del ramo di azienda relativo all’intervento di realizzazione di alloggi in Comune di Castel d’Azzano, da concedere in locazione a canone concertato ex lege n. 431/1998, ammesso a finanziamento, in attuazione del “Programma Regionale dell’Edilizia Residenziale Pubblica 2007/2009”; - della nota del Dirigente dell’Unità organizzativa edilizia della Regione Veneto prot. n. 161194 del 7 aprile 2022, con la quale è stata respinta la richiesta di erogazione del predetto contributo regionale ed è stata comunicata l’intervenuta decadenza dal contributo stesso;

Giustizia amministrativa202200894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di erogazione e dichiarazione di decadenza da un contributo regionale di 720.000 euro, unitamente al precedente atto di eliminazione del contributo dai residui passivi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di erogazione e la dichiarazione di decadenza dal contributo concesso per la realizzazione di alloggi da locare a canone concertato, nonché il presupposto atto regionale di eliminazione della somma dai residui passivi. Ha dedotto la violazione dell’art. 15 d.P.R. 380/2001, dell’art. 30, commi 3 e 3-bis, d.l. 69/2013, degli artt. 1, 3, 6, 7 e 10-bis l. 241/1990, del bando approvato con DGR n. 1567/2009 e della DGR n. 601/2015; ha inoltre dedotto erroneità dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà con atti presupposti, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, contraddittorio, leale collaborazione, buona fede, proporzionalità e legittimo affidamento. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per la natura non provvedimentale degli atti e, nel merito, l’infondatezza. Il TAR ha rilevato d’ufficio un possibile difetto di giurisdizione; la ricorrente aveva già prospettato nel ricorso l’incertezza sulla giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha applicato il criterio della causa petendi e ha distinto tra la fase antecedente all’ammissione al contributo, nella quale il richiedente è titolare di un interesse legittimo, e la fase successiva all’ammissione, nella quale sorge un diritto soggettivo all’erogazione, salvo che la mancata erogazione dipenda da autotutela per vizi originari o per contrasto iniziale con l’interesse pubblico. Nel caso concreto, la decadenza non era stata disposta per vizi del provvedimento originario di ammissione né per un originario contrasto con l’interesse pubblico, ma per il ritenuto inadempimento della beneficiaria all’obbligo di realizzare i lavori entro il termine stabilito. La controversia riguardava quindi un diritto soggettivo e spettava al giudice ordinario. È stata assorbita l’eccezione regionale relativa alla natura non provvedimentale degli atti. Il TAR ha escluso la concessione del termine richiesto per ulteriori memorie, rilevando che la questione di giurisdizione era già nota alla ricorrente. Ha indicato la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario secondo l’art. 11 c.p.a. e ha compensato integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, Cost.

    Il giudice amministrativo conosce degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

    Il riparto di giurisdizione in materia di contributi pubblici, in assenza di giurisdizione esclusiva, si fonda sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata, secondo il criterio della causa petendi.

  • art. 11 c.p.a.

    La domanda può essere riproposta innanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione, secondo le regole e i termini previsti.

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei limiti e secondo le condizioni previste dalla norma.

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    Norma invocata dalla ricorrente, la cui violazione non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.

  • art. 30, commi 3 e 3-bis, d.l. 69/2013

    Norma invocata dalla ricorrente, la cui violazione non è stata esaminata per il difetto di giurisdizione.

  • artt. 1, 3, 6, 7 e 10-bis l. 241/1990

    Disposizioni richiamate dalla ricorrente in relazione ai principi dell’azione amministrativa, all’istruttoria, alla partecipazione e alla motivazione; i relativi motivi sono rimasti assorbiti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti avviso del possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione rilevato d’ufficio.

  • artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, c.p.a.

    Disposizioni processuali richiamate nell’intestazione della sentenza; il testo non specifica una distinta applicazione motivazionale.

Massime di principio

  • In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario si determina, in assenza di una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva, sulla base della natura della situazione giuridica soggettiva dedotta, secondo il criterio della causa petendi.
  • Prima dell’adozione del provvedimento di ammissione al contributo, il richiedente è titolare di un interesse legittimo e le controversie relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione spettano al giudice amministrativo.
  • Dopo l’ammissione al contributo, il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo alla concreta erogazione quando la mancata erogazione o la decadenza siano fondate sull’inadempimento di obblighi di realizzazione, esecuzione o rendicontazione posti dalla legge, dal bando o dal provvedimento di concessione; tali controversie spettano al giudice ordinario.
  • La situazione del beneficiario resta riconducibile all’interesse legittimo quando la mancata erogazione dipenda dall’esercizio di autotutela amministrativa diretto ad annullare il provvedimento originario per vizi di legittimità o a revocarlo per contrasto originario con l’interesse pubblico; in tale ipotesi la controversia spetta al giudice amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario indicato come munito di giurisdizione, secondo le regole e i termini dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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