Cassazione Civile, Ordinanza n. 20505/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, tutti ex dipendenti del servizio postale assunti prima del 28 febbraio 1998, avevano chiesto la rideterminazione dell'indennità di buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita alla cessazione del rapporto; in via alternativa, la rivalutazione dell'importo maturato al 28 febbraio 1998 con applicazione degli incrementi previsti dall'art. 2120, commi 4 e 5, c.c.; in via subordinata, il risarcimento del danno pari alla differenza tra quanto liquidato sulla base della retribuzione del 28 febbraio 1998 e quanto sarebbe spettato considerando la retribuzione finale. Deducevano in cassazione la violazione delle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE e dell'art. 267 TFUE, sostenendo che la privatizzazione del servizio postale e il passaggio a società per azioni integrassero un trasferimento d'azienda secondo la nozione ampia elaborata dalla CGUE, e che la Corte d'appello avrebbe dovuto disporre rinvio pregiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto delle domande già pronunciato nei gradi di merito. Ha affermato che la trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni non integra un trasferimento d'azienda ai sensi delle direttive europee e dell'art. 2112 c.c., poiché non vi è stato mutamento della titolarità dell'azienda ma soltanto modifica della forma giuridica del medesimo soggetto. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, perché la questione non era rilevante ai fini della decisione ed esisteva già una giurisprudenza eurounitaria consolidata sul punto. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
direttiva 77/187/CEE
si applica solo in presenza di un effettivo trasferimento di un'entità economica tra soggetti distinti, con conservazione dell'identità dell'entità trasferita; non copre una mera trasformazione giuridica senza mutamento della titolarità.
direttiva 2001/23/CE
come la direttiva precedente, tutela i lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda solo quando vi sia passaggio dell'azienda da un soggetto a un altro; non quando il datore resti lo stesso pur cambiando veste giuridica.
art. 267 TFUE
l'obbligo di rinvio pregiudiziale non è assoluto: può essere escluso quando la questione non è rilevante, quando il diritto UE è già interpretato dalla CGUE o quando la corretta interpretazione è evidente.
presuppone un mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata che conservi la propria identità; non si applica alla trasformazione di un ente in società per azioni senza avvicendamento nella proprietà o nella gestione.
art. 53, comma 6, l. n. 449/1997
ha cristallizzato l'indennità di buonuscita maturata fino al 28 febbraio 1998, senza prevedere rivalutazione o maturazione di interessi fino alla cessazione del rapporto.
richiamato dai ricorrenti in via alternativa per chiedere la rivalutazione dell'importo maturato, ma la Corte ha ritenuto che nel caso non si applichi al periodo ante 28 febbraio 1998, regolato dalla disciplina speciale.
ha trasformato l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in Ente pubblico economico, senza che ciò fosse qualificato come trasferimento d'azienda ai fini della controversia.
legge di conversione del d.l. n. 487/1993.
ha disposto l'ulteriore trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane.
consente la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. e delle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE, è necessario un effettivo passaggio dell'azienda o di un'entità economica organizzata tra soggetti distinti; la mera trasformazione della forma giuridica del medesimo soggetto non integra trasferimento d'azienda.
- La tutela eurounitaria contro gli effetti del trasferimento non opera per sindacare le scelte legislative che modificano il regime di calcolo di una componente retributiva o di fine rapporto, quando il rapporto di lavoro prosegue senza interruzione con il medesimo datore.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non va disposto quando la questione di diritto dell'Unione non è decisiva ai fini del giudizio, oppure quando la soluzione è già resa chiara da una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia.
- In presenza di una disciplina speciale che cristallizza un trattamento di fine servizio a una data determinata, non possono essere automaticamente estesi criteri di rivalutazione o di calcolo propri di regimi diversi, salvo specifica previsione normativa.
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