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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02381/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a TARSU 2010/2011. Nel giudizio di merito aveva chiesto la sospensione del processo sulla cartella, sostenendo che fosse ancora pendente e non definito con giudicato il giudizio sull'avviso di accertamento, atto presupposto della riscossione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che la Commissione tributaria regionale avesse illegittimamente respinto la richiesta di sospensione nonostante la controversia pregiudicante non fosse ancora passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, nel processo tributario, l'art. 39 d.lgs. n. 546/1992 disciplina la sospensione solo nei rapporti esterni con la giurisdizione civile, mentre nei rapporti tra processi tributari può operare l'art. 295 c.p.c. solo quando vi sia una pregiudizialità tale da imporre una decisione con efficacia di giudicato sulla questione antecedente e sia astrattamente configurabile un conflitto di giudicati. Nel caso concreto, però, la sospensione non era imposta: la CTR aveva facoltà, non obbligo, di sospendere; inoltre la cartella poteva essere esaminata nei suoi vizi propri indipendentemente dalla fondatezza dell'atto presupposto e il ricorso introduttivo aveva riguardato solo questioni relative all'atto presupposto, non alla cartella. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria opera solo quando tra due giudizi vi sia un rapporto di pregiudizialità tale che la decisione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro e sia possibile un conflitto di giudicati; nel caso concreto la sua violazione è stata esclusa.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Nel sistema processuale, quando la causa pregiudicante sia già definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del processo pregiudicato è solo facoltativa; la Corte richiama tale regola per escludere un obbligo di sospensione.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario limita i casi di sospensione e va inteso come disciplina dei rapporti esterni con la giurisdizione civile, non dei rapporti interni tra processi tributari, nei quali possono operare le norme del codice di procedura civile.

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    Prima della modifica del 2015 aveva generato dubbi sull'applicabilità dell'art. 337 c.p.c. nel processo tributario; la Corte richiama il contrasto e la successiva soluzione normativa.

  • art. 19 d.P.R. n. 131 del 1986

    L'impugnazione della cartella può riguardare solo i vizi propri dell'atto di riscossione, indipendentemente dalla fondatezza dell'atto presupposto.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte esclude la sua violazione perché i due giudizi tributari restano distinti, pur in presenza di un rapporto di pregiudizialità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è ammissibile solo se la decisione della causa pregiudicante debba produrre un accertamento con efficacia di giudicato e sia concretamente possibile un conflitto di giudicati.
  • Quando la causa pregiudicante sia già stata decisa con sentenza non definitiva, la sospensione del giudizio pregiudicato non è dovuta in via automatica, ma può al più essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., se applicabile.
  • L'impugnazione della cartella di pagamento deve essere valutata anche in relazione ai vizi propri dell'atto di riscossione; se le doglianze investono solo l'atto presupposto, il giudice può rigettare il ricorso senza attendere la definizione del giudizio sull'atto antecedente.
  • L'interpretazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 546/1992 non consente di estendere automaticamente al processo tributario una preclusione generale alla sospensione nei rapporti interni tra giudizi tributari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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