Cassazione Penale, Sentenza n. 428/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per la custodia cautelare subita in un procedimento per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 110 cod. pen., art. 12, comma 3, lett. a), b), d) e comma 3 bis d.lgs. 286/98 e art. 4 l.146/2006). Sosteneva che le prove nel processo di merito erano inidonee a provare il suo ruolo e che si era limitato a prendere il cellulare e chiedere aiuto quando il gommone stava imbarcando acqua. Contestava inoltre la condanna alle spese. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio ai sensi dell'art. 314 c.p.p., ha ritenuto che taluni elementi testimoniali indicassero che il ricorrente teneva il cellulare e la bussola e indicava la rotta al timoniere; tale condotta, pur non integrando rilevanza penale nel giudizio di merito, è stata valutata come colposa in modo grave e idonea a creare la falsa apparenza di complicità, contribuendo quindi all'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la Corte d'appello ha correttamente applicato i criteri dell'art. 314 c.p.p. nel giudizio di riparazione. Ha condiviso la valutazione che la condotta del ricorrente costituisca colpa grave rilevante ai fini della esclusione dell'indennizzo per ingiusta detenzione. Ha altresi respinto il motivo relativo alla condanna alle spese. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in complessivi euro 1.000.
Norme richiamate
Norma guida per il giudizio di riparazione; il giudice verifica se la custodia sia stata determinata da dolo o colpa grave dell'interessato. La corte interpreta la colpa rilevante in senso oggettivo, valutando se la condotta, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, poteva prevedibilmente determinare l'intervento dell'autorita giudiziaria e creare la falsa apparenza di un reato.
Norma richiamata per descrivere il titolo di reato contestato nel procedimento penale di merito (concorso di persone nel reato). Nella decisione serve a inquadrare il contesto criminologico del procedimento presupposto.
d.lgs. 286/1998, art. 12, comma 3 e 3 bis
art. 12, comma 3, lett. a), b), d) e comma 3 bis
Norme relative all'immigrazione clandestina e alle aggravanti; richiamate solo per indicare il contenuto dell'accusa nel procedimento penale di riferimento.
Norma richiamata nel contesto dell'accusa principale; nella sentenza odierna non subisce una specifica interpretazione autonoma ma serve a delineare l'oggetto del procedimento presupposto.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione l'assenza di responsabilita penale nel processo non garantisce di per se il diritto all'indennizzo: l'indennizzo può essere escluso se sussiste dolo o colpa grave dell'interessato che abbia concorso a determinare la custodia.
- La colpa rilevante ai fini della riparazione è valutata in termini oggettivi e non coincide con la colpa penale; si considera se la condotta, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, fosse prevedibilmente idonea a provocare l'intervento dell'autorita giudiziaria.
- Il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma e 'ex ante' delle prove del processo di merito: può valorizzare elementi fattuali (es. comportamento, possesso di oggetti, indicazioni di rotta) per determinare se la condotta ha creato l'apparenza di un reato.
- Le testimonianze che collegano il detenuto a comportamenti interpretabili come concorso o complicità possono essere sufficienti a escludere l'indennizzo se ritenute credibili in sede di riparazione; il ricorrente deve formulare censure specifiche e prove contrarie per scalfire tale valutazione.
- Chi propone ricorso e lo perde può essere condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso di quelle sostenute dalla parte resistente; pertanto valutare la forza probatoria e la strategia difensiva prima di proporre impugnazioni.
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